09.02.2023 Icon

17° Pillola: Le novità in materia di diritto di famiglia e minorile

La riforma del processo civile ha inciso in maniera significativa anche sul diritto di famiglia e minorile, intervenendo con modifiche sostanziali, procedurali e ordinamentali di notevole portata. 

Si tratta di una profonda riorganizzazione, molto complessa e articolata, i cui “pilastri” sono: l’introduzione di un unico, nuovo, rito uniforme e generalizzato per le persone e le famiglie, e la soppressione del Tribunale per i minorenni, che sarà sostituito da un apposito “Tribunale per le persone i minori e le famiglie”, altamente specializzato.

L’entrata in vigore delle nuove norme è prevista a “ondate” in tre distinti momenti: dal 22 giugno scorso sono in vigore le norme immediatamente precettive contenute nella legge delega (tra queste, le più rilevanti riguardano il potenziamento del curatore speciale del minore, la modifica all’art. 38 disp. att. c.c., il nuovo 709ter c.p.c. e l’ampliamento della Negoziazione Assistita); il nuovo processo entrerà in vigore dal 28 febbraio 2023 (in anticipo rispetto alla data inizialmente indicata del 23 giugno 2023); entro il 31 dicembre 2024 entreranno in vigore le norme necessarie per il coordinamento tra le norme istitutive del Tribunale unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.

Al nuovo rito unificato in materia di famiglia (art. 473-bis e seguenti c.p.c.), è dedicato un apposito titolo, nel libro II del codice di procedura civile: il titolo IV bis, rubricato, appunto, “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. Si applicherà alla generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie (ad eccezione dei procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori e dei procedimenti in materia di immigrazione, protezione e libera circolazione dei cittadini U.E.).

Vediamo, in estrema sintesi, le novità introdotte.

Il nuovo rito si promuove sempre con ricorso ed è caratterizzato dalla celerità e trasparenza; è prevista in linea generale la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega al giudice relatore o, nel tribunale per i minorenni, ai giudici onorari (per specifici adempimenti, ad eccezione dell’ascolto dei minori, dell’assunzione delle testimonianze e di ogni altro atto riservati al giudice togato). In ogni caso, la prima udienza e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, sono riservate al giudice relatore. 

Ai fini della scelta della competenza territoriale, prevale il criterio (di derivazione europea) della residenza abituale del minore (che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della vita del minore al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento). 

Il procedimento è caratterizzato da una scansione temporale rigorosa della fase introduttiva (abolita l’udienza presidenziale), con tempi, per la costituzione in giudizio e le domande di mezzi istruttori, molto stringenti. Sono previste una serie di preclusioni che operano però per le sole domande aventi ad oggetto i diritti disponibili; mentre le preclusioni non valgono per le nuove domande e mezzi di prova relativi all’affidamento e mantenimento dei minori (diritti indisponibili), rispetto ai quali sono stati rafforzati i poteri ufficiosi del giudice (sia nell’adozione dei provvedimenti urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c., sia nell’esercizio dell’attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica). 

Viene dato ampio spazio al ricorso alla mediazione familiare, con l’istituzione di un apposito elenco di mediatori professionisti, avendo la riforma recepito l’iniziativa milanese già in atto dal 2018 presso la seziona nona del Tribunale.  

Altra novità del nuovo rito unificato, è l’obbligo di disclosure inziale imposto alle parti, che devono produrre con il primo atto difensivo oltre alle dichiarazioni dei redditi (come già avviene), anche la documentazione attestante eventuali proprietà, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni (in molti Tribunali era già previsto quest’obbligo di allegazione, ma era spesso ignorato e la sua inosservanza restava priva di conseguenze o sanzioni). 

Nei procedimenti relativi ai minori i genitori devono allegare un piano genitoriale “che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute” ( art. 473 bis. 12 c.p.c.). Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale “costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile”.

La prima udienza è il momento centrale e più rilevante dell’intero procedimento: il giudice sente le parti, tenta la conciliazione (salvi i casi di violenze endofamiliari e domestiche), e, in assenza di accordo, emana provvedimenti provvisori (sempre reclamabili), che possono prevedere la proposta di un piano genitoriale per i minori.

E’ inoltre possibile, per ciascuna delle parti, introdurre già nel giudizio di separazione anche la domanda di divorzio, “disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,  n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti”. Novità, questa, introdotta al fine di evitare i problemi, tutt’altro che infrequenti, derivanti dal possibile cumulo processuale di giudizi di separazione e divorzio. 

Particolare attenzione è stata riservata alle ipotesi di violenze familiari o di genere, per le quali è previsto che siano sempre assicurate “su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, nonché l’abbreviazione dei termini processuali.

Autore Paola Ventura

Partner

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