31.01.2023 Icon

15° Pillola: Le novità in materia di espropriazione forzata – Parte II

Cari lettori, come gia anticipato nella precedente pillola, la riforma Cartabia si è focalizzata su diversi istituti e fasi del processo esecutivo tra cui merita certamente attenzione la nuova disciplina in tema di custodia dei beni pignorati e delega delle operazioni di vendita. 

Innazitutto il decreto lgs 149/2022 delinea la funzione della custodia giudiziale come non più limitata alla conservazione del compendio immobiliare ma orientata alla futura vendita del bene. 

Il nuovo dettato normativo prevede infatti che il Giudice debba nominare, entro 15 giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, il custode giudiziario il quale dovrà verificare, di concerto con il CTU, la completezza della documentazione depositata dal creditore e procedere alla redazione di apposita relazione informativa nel termine fissato da Giudice.

Finalità della norma così formulata è certamente quella di assicurare il diritto di visita dell’immobile e consentire la collaborazione con il perito nominato per il controllo della documentazione ipocatastale.

Ulteriori rimedi consistono nella liberazione in tempi più celeri dell’immobile occupato sine titolo.

Altro tentativo di snellimento della procedura è infatti quello che incide sulla disciplina dell’ordine di liberazione : all’art. 560 c.p.c. la riforma affida al custode giudiziario l’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato seguendo le disposizioni del giudice dell’esecuzione senza le formalità previste dagli artt. 605 e seguenti.

Il custode non dovrà, quindi, notificare in via preventiva il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio; potrà invece procedere allo sgombero dei beni mobili limitandosi a rispettare le direttive impartite dal giudice nell’ordine di liberazione.

La scelta del legislatore  di aver favorito l’intervento del custode giudiziario al posto dell’ufficiale giudiziario (salvo il caso in cui l’esonero del custode venga richiesto dall’aggiudicatario stesso) è stata accolta con favore da più parti.

Il custode  giudiziario infatti, pur avendo le funzioni e le responsabilità di un pubblico ufficiale, non è un dipendente pubblico ma un professionista privato che ha un interesse personale a completare, bene ed in fretta, il proprio compito per conseguire il compenso liquidato dal giudice al termine dell’incarico

Come già accennato, Il decreto 149/2022 interviene, inoltre, sulla figura del professionista delegato alle vendite.

L’art. 179-ter disp. att. c.p.c. , relativo all’elenco dei professionisti (avvocati, commercialisti e notai) che, su delega del giudice dell’esecuzione, provvedono alle operazioni di vendita è stato, infatti,  ampiamente riscritto dalla riforma, in uno all’art. 179-quater disp. att. c.p.c., per garantirne l’affidabilità e la competenza e per assicurare la trasparenza e la rotazione nel conferimento degli incarichi.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento delle funzioni del delegato, l’art. 591 bis riformato, contempla termini temporali ben scanditi.

In particolare, è previsto che l’ordinanza di delega debba indicare il termine finale per il completamento delle attività delegate e contemplare lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre.

L’ordinanza dovrà inoltre contenere necessariamente le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto.

Inoltre, sono previsti obblighi informativi a carico del professionista mediante il deposito di rapporti riepilogativi da depositare entro termini precisi ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di vendita, dopo ciascun esperimento di vendita ed entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto di distribuzione.

La riforma ha inoltre affermato la centralità del ruolo del professionista delegato anche nella fase distributiva

Il progetto distributivo e i pagamenti saranno di fatto curati esclusivamente dal professionista delegato, sotto il controllo del giudice dell’esecuzione, salvo che sorgano controversie distributive ex art. 512 c.p.c.,  ( in questo caso la soluzione è ovviamente rimessa al giudice dell’esecuzione ).

Vengono inoltre assegnati termini per precisi nell’ambito della fase distributiva.

La nuova disciplina, infatti, prevede che la bozza del progetto di distribuzione venga predisposto entro 30 giorni dal versamento del saldo prezzo; entro i successivi 10 giorni, il Giudice esaminata la bozza e apportate le eventuali modifiche, dovrà depositarlo nel fascicolo d’ufficio per la visione delle parti.

Inoltre, entro i successivi 30 giorni il Delegato dovrà fissare l’audizione avanti a se della parti per la discussione del progetto con la precisazione che tra la comunicazione dell’invito e la data di comparizione dovranno trascorrere almeno 10 giorni.

La mancata comparizione della parte equivale a tacita approvazione del progetto. Se il progetto è approvato o le parti raggiungono un accordo, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

Se, invece, vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede a risolvere la controversia distributiva ai sensi dell’art. 512 c.p.c., con ordinanza soggetta al consueto rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c

Sul punto, occorre precisare che il nuovo art. 591-ter c.p.c. dopo aver confermato che “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto”, aggiunge che le parti possono reclamare dinanzi al giudice dell’esecuzione gli atti del delegato nel termine di 20 giorni decorrenti dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.

Infine, va anche evidenziato che la disciplina del reclamo avverso i provvedimenti del professionista delegato viene novellata anche per un altro significativo aspetto in quanto mentre fino ad oggi l’art. 591-ter c.p.c. indicava quale rimedio praticabile avverso il provvedimento del giudice che decide sul reclamo quello di cui all’art. 669- terdecies c.p.c., la riforma sostituisce ad esso il presidio dell’ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Autore Margherita Domenegotti

Partner

Milano

m.domenegotti@lascalaw.com

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