27.01.2023 Icon

14° Pillola: Le novità in materia di espropriazione forzata – Parte I

Cari Lettori, con la pillola di oggi analizzeremo alcune delle novità che interessano la materia delle esecuzioni immobiliari.

La riforma del processo civile, infatti, con l’obiettivo di garantire la semplificazione delle forme e dei tempi della giustizia civile, ha inciso anche su alcuni fondamentali istituti e su fasi salienti delle procedure esecutive.

In linea generale, va rilevato come, soprattutto in questo settore, le modifiche introdotte non sono andate a stravolgere l’impianto codicistico, ma si sono piuttosto inserite in continuità rispetto al cammino di progressivo efficientamento del procedimento esecutivo già avviato negli ultimi vent’anni.

Sicuramente le nuove disposizioni fanno tesoro delle buone prassi individuate dagli uffici giudiziari e cercano di andare sempre più in una direzione di speditezza e di efficientamento per massimizzare il recupero giudiziale.

Gli aspetti che sono stati coinvolti sono diversi, pertanto suddivideremo l’esposizione in due contributi. In questa prima pillola ci focalizzeremo su quelle modifiche che più di tutte incidono sulla fase di avvio atti e sulla possibilità di procedere alla vendita privata, per dedicarci nella prossima uscita alla disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita.

1. Abrogazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva.

Nell’ottica di una riforma volta ad eliminare formalismi ed adempimenti che possono ritardare la fase esecutiva viene, innanzitutto, previsto uno snellimento nell’iter di apposizione della formula esecutiva.

Nello specifico, l’articolo 475 c.p.c., rubricato “Spedizione in forma esecutiva”, viene sostituito dal nuovo articolo 475, intitolato “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”, il quale prevede che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all’originale. Sparisce ogni formula sacramentale, così come l’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva.

Resta tuttavia la possibilità per il giudice di richiedere l’esibizione dell’originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

2. Sospensione del termine di efficacia del precetto.

Vengono inoltre introdotte novità quanto all’inefficacia del precetto qualora il creditore presenti l’istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex articolo 492-bis c.p.c.

Con la modifica dell’articolo 492-bis cod. proc. civ. è infatti prevista la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall’articolo 481 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il creditore presenti l’istanza di cui all’articolo 492-bis cod. proc. civ. per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.

La sospensione opera sino alla comunicazione da parte dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti ovvero sino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell’istanza ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste da parte dell’ufficiale giudiziario.

3. Novità in tema di istanza di vendita e deposito della documentazione ipocatastale.

Il legislatore delegato ha inoltre recepito la previsione, sempre ispirata ad evidenti finalità acceleratorie, che disponeva che il termine per il deposito della documentazione ipocatastale, o del certificato notarile sostitutivo, avrebbe dovuto coincidere con il termine per il deposito dell’istanza di vendita.

In questa prospettiva il nuovo testo dell’art. 567, comma secondo c.p.c., prevede che la documentazione ipocatastale debba essere depositata entro il termine (45 giorni) di efficacia del pignoramento, e dunque entro lo stesso termine in cui, a norma dell’articolo 497, deve essere formulata l’istanza di vendita.

Verosimilmente questo significherà, in concreto, che con un solo deposito telematico il creditore dovrà richiedere la vendita, ed allegare ad essa la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva.

4. Introduzione della cosiddetta vendita diretta.

Tra le novità più significative che si registrano si pone sicuramente quella, disciplinata dai nuovi artt. 568-bis e 569-bisc.p.c., che punta a introdurre la possibilità per il debitore di vendere direttamente l’immobile pignorato.

Nello specifico il debitore ha la facoltà di depositare apposita istanza per ottenere l’autorizzazione a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato.

Sull’istanza, da presentarsi prima che la vendita sia delegata ad un professionista, il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita diretta ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall’esperto nominato per la stima del compendio pignorato.

Unitamente all’istanza deve essere depositata anche l’offerta irrevocabile di acquisto e deve essere versato, a titolo di cauzione, un importo non inferiore ad un decimo del prezzo offerto.

Il giudice dell’esecuzione, all’udienza fissata per la vendita, valutata l’ammissibilità dell’istanza deve, in primo luogo, verificare se il prezzo offerto è almeno uguale al valore indicato dall’art. 568.

Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo base, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione, decorsi inutilmente i quali dichiarerà inammissibile l’offerta.

Se invece il prezzo offerto è almeno uguale al pezzo base, o se l’offerta viene integrata nel termine assegnato, il giudice dell’esecuzione, se non vi sono opposizioni, aggiudica l’immobile all’offerente, stabilendo le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni (o nel termine inferiore eventualmente indicato dall’offerente), a pena di decadenza. Versato il prezzo (e verificato l’assolvimento degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio), il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto di trasferimento.

Se il prezzo non è versato nel termine di 90 giorni, il giudice dell’esecuzione dispone la vendita, secondo il regime generale di cui all’art. 569, comma terzo c.p.c.

5. Estensione della normativa anti-riciclaggio.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dall’estensione alle procedure espropriative delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007. Nello specifico viene previsto che, nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario con dichiarazione scritta fornisca al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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