16.01.2023 Icon

12° Pillola: Giudice di Pace: l’accelerazione dei tempi della Giustizia civile tra digitalizzazione, ampliamento della competenza e rito semplificato

Una delle novità più significative della riforma Cartabia è senz’altro quella contenuta nell’art. 196 quater del D.L.gs. 149/2022, secondo cui “Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.

Si tratta di una rivoluzione, più che di una novità, che promette di imprimere un’accelerazione ai tempi della Giustizia, soprattutto quelli del Giudice di Pace, ancora troppo ingolfata dal deposito e dallo scambio cartolare di atti e documenti.

Sennonché, mentre la previsione dell’art. 196 quater del D.L.gs. 149/2022 entrerà in vigore il 1° marzo 2023, quanto previsto dall’art. 127, dall’art. 127 bis e 127 ter è già entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

Pertanto, occorrerà pazientare ancora qualche tempo prima di poter dire che le nuove modalità di partecipazione di udienza siano state completamente assimiliate e recepite dagli Uffici dei Giudici di Pace.

In particolare, parliamo:

–    dell’art. 127 (rubricato: “Direzione dell’udienza”), a mente del quale “L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 -bis e 127 -ter , che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;

–     dell’art. 127 bis (rubricato: “Udienza mediante collegamenti audiovisivi”), in forza del quale “Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati”;

–    dell’art. 127 ter  (rubricato: “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”), il quale stabilisce che “L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.

Per concludere, sul punto potremmo anche dire che, se da un lato vi è ancora tempo, seppur poco (considerata l’anticipazione della sua entrata in vigore al 01/03/2023), perché l’art. 196 quater trovi la sua definitiva collazione nella prassi degli Uffici dei Giudici di Pace, per gli articoli 127, 127 bis e ter il tempo è stato fin troppo poco, con la conseguenza che il sistema all’interno delle quali queste sono state calate non ancora pronto ad accoglierle.

In ogni caso, è ancora troppo presto per trarre da ciò delle conclusioni, pertanto saranno il tempo e la prassi a darci dimostrazione della capacità della riforma di imprimere quell’accelerazione tanto agognata.

Quanto alla competenza, considerato che la riforma definitiva del Giudice di Pace acquisterà efficacia solo a partire dal 31 ottobre 2025, data in cui in cui entreranno in vigore le novità che prevedono: (i)  l’estensione della competenza per valore del Giudice di Pace alle cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 30.000,00; (ii) la competenza generale del Giudice di Pace in materia condominiale, nonché per l’espropriazione forzata di cose mobili; (iii) la competenza del Giudice di Pace – purché il valore della controversia non sia superiore ad € 30.000,00 – per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale, per le cause in materia di accessione e per le cause in materia di superficie; nel frattempo la riforma Cartabia ha previsto che la competenza per valore del Giudice di Pace passerà:

– da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per le cause relative a beni mobili;

– da € 20.000,00 ad € 25.000,00 per le cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.

Infine, per quanto attiene ai giudizi promossi avanti al Giudice di Pace, a far data dal 01/03/2023 si svolgeranno nelle forme del rito semplificato.

Questo, infatti, è quanto prevede il nuovo art. 316 c.p.c. (rubricato: “Forma della domanda”), a mente del quale: “Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decreto di cui all’articolo 318”.

Non resta, dunque, che attendere l’entrata in vigore di tali disposizioni, per vedere se la riforma Cartabia riuscirà ad imprimere al processo civile quell’accelerazione necessaria per rendere più efficiente la nostra Giustizia.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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