Con ordinanza emessa all’esito di reclamo ex art. 591-ter c.p.c., il Tribunale di Arezzo si pronuncia sul termine ultimo per dedurre le contestazioni che ineriscono la relazione peritale prodromica alla vendita dei beni pignorati. Per i giudici aretini tale momento non può che coincidere con lo spirare del termine ex art. 617 comma 2 c.p.c. previsto per l’opposizione all’ordinanza di vendita emessa dal giudice esecutivo all’esito della prima udienza di comparizione.
Quanto detto si spiega, a ben vedere, perché se da una parte la perizia non è certamente atto avente natura esecutiva “…tale è invece l’ordinanza di vendita, che oltre stabilire le condizioni della vendita all’asta, recepisce il contenuto della perizia, sostanziandosi nel primo atto esecutivo successivo ad essa, in base al quale il delegato provvede alla redazione dell’avviso di vendita, sia in relazione al prezzo di stima che alla descrizione del bene”. Quanto al termine di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., non paiono sorgere dubbi in merito alla sua perentorietà – di recente ribadita in Cassazione civile sez. III, sent. 6 dicembre 2022 n. 35878, in dejure.it.
Ne deriva il corollario secondo cui, allo scadere del ventesimo giorno successivo all’emissione dell’ordinanza di delega alla vendita, non è più possibile contestare alcun risultato rappresentato dall’esperto ex officio nominato.
Inoltre, come anche evidenziato dai giudici nel caso di specie, chi è interessato alla contestazione della relazione peritale dispone in ogni caso dello strumento più immediato della formulazione di osservazioni: per effetto del decorso dei termini di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. all’ordinanza di vendita, il Tribunale di Arezzo così rigettava il reclamo proposto dal debitore esecutato per asserite omissioni della relazione d’ufficio.
La decisione dei giudici aretini contribuisce al rafforzamento dell’opinio iuris giurisprudenziale secondo cui “la finalità del processo esecutivo di giungere a una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12882). Esigenza di velocizzazione che ha già trovato ascolto con l’esclusione dell’operatività dell’art. 159 c.p.c. nel caso di atti di natura meramente esecutiva – escludendo la c.d. ‘nullità dipendente’ -, e ancor più di recente, con le modifiche all’art. 591-ter comma 2 c.p.c., che hanno comportato l’introduzione di un nuovo termine perentorio di venti giorni per poter proporre il reclamo avverso gli atti del professionista delegato.