In piena pandemia da Covid-19 il difensore di una società proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro trasmettendo, poi, in formato .pdf, il ricorso e la notifica dello stesso in allegato al messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla Cancelleria della Sezione della Suprema Corte di Cassazione.
Il difensore si adeguava, quindi, all’allora vigente Protocollo di Intesa sottoscritto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale e dal Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati in data 27.10.2020, poi integrato in data 18.11.2020 ed ulteriormente modificato in data 7.4.2021, che prevedeva l’invio a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti processuali del giudizio di Cassazione.
Il ricorso proposto veniva, tuttavia, dichiarato inammissibile per carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte.
A questo punto, il ricorrente proponeva revocatoria avverso l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità, revocatoria rigettata dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento.
Alla base della decisione vi è un’interpretazione stringente della normativa sui depositi telematici dinanzi alla Suprema Corte operante durante l’emergenza pandemica.
Ed infatti, il Protocollo del 27 ottobre 2020 non esclude del tutto il deposito cartaceo tant’è che il protocollo in parola, come integrato il 18.11.2020, contiene l’ulteriore previsione secondo cui “I difensori e il pubblico ministero avranno cura di conservare l’originale cartaceo, che verrà depositato nelle forme di rito per l’inserimento nel fascicolo d’ufficio”.
Da ciò discende che, volendo comunque applicare la regola del tempus regit actum ad un provvedimento regolamentare estraneo alla disciplina processualcivilistica, alla data di presentazione del ricorso, la regola a cui attenersi era quella del deposito del ricorso e della notifica dello stesso in modalità cartacea.
Ed invero, in un ambiente ancora analogico antecedente all’introduzione del deposito telematico dei ricorsi per Cassazione, non potevano considerarsi satisfattive dei requisiti formali l’invio dei documenti in formato digitale in allegato al messaggio di posta elettronica indirizzato alla Cancelleria.
Muovendosi in tale prospettiva, i Giudici del Palazzaccio hanno espresso un orientamento rigoroso ed insensibile ad un errore sulle norme regolatrici del processo derivante dalle molteplici normative transitorie, intese e protocolli susseguitesi durante il periodo emergenziale