04.06.2024 Icon

Trasferimento dell’avvocato: iniziativa e ordinaria diligenza salvano la notifica tardiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il Ricorso proposto non ritenendo sussistenti le due condizioni per dirsi sanata la tardività della notifica: l’impossibilità dell’accertamento del domicilio del difensore e la tempestività della nuova notifica.

All’esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Crotone revocava il decreto ingiuntivo e la Banca opposta impugnava la sentenza con una prima notifica che però non andava a buon fine, ragione per cui veniva effettuata una seconda notifica oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sull’assunto che il procedimento di notifica non aveva subito interruzioni.

La Corte d’Appello riteneva inammissibile l’appello proposto dalla Banca perché tardivo, senza possibilità di poter ritenere sanata la notifica tardiva.

Avverso la sentenza, veniva proposto ricorso in Cassazione e la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, avallando quanto statuito dalla Corte d’Appello.

Secondo l’orientamento richiamato, laddove la notifica di un atto processuale al difensore non sia andata a buon fine, la parte può riattivare il procedimento di notifica conservando gli effetti della richiesta originaria al verificarsi di due condizioni: l’errore sul domicilio non deve essere imputabile alla parte che ha eseguito la notifica e la rinotifica deve essere tempestiva, non superando in ogni caso il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In particolare, sull’imputabilità dell’errore sul domicilio, la Corte ha distinto le ipotesi in cui il difensore eserciti o meno la professione nello stesso circondario del Tribunale in cui si svolge il procedimento, statuendo che “nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso”.

E ancora, tornando alla seconda condizione prevista, è la stessa parte istante che, avuto conoscenza dell’esito negativo della prima notifica, deve attivarsi autonomamente e tempestivamente per riprendere il procedimento notificatorio senza che ciò sia subordinato all’autorizzazione del Giudice.

La Corte ha precisato poi che, nel caso di errore imputabile all’istante, la notifica è rinnovata tempestivamente solo se interviene entro il termine per impugnare; nel caso di errore non imputabile, invece, la ripresa del procedimento notificatorio ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l’intervenuto spirare del termine per impugnare.

La Corte, in conclusione, ha rigettato il ricorso in quanto la mancata notifica deve ritenersi imputabile al difensore dell’appellante, avendo rilevato che il difensore trasferitosi fosse esercitante ed iscritto al foro del circondario del Tribunale cui si è svolto il processo.

Il procedimento notificatorio, quindi, non può continuare a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la prima notifica, bensì deve ritenersi interrotto.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

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