20.02.2024 Icon

Subentro della curatela nell’esecuzione avviata: a chi spettano i compensi dell’esecuzione?

Interessanti spunti sovvengono dal Tribunale di Mantova in tema di spese legali e compensi professionali nell’ambito di una procedura esecutiva, laddove sia intervenuta la Curatela della Liquidazione Giudiziale.

Invero, il caso di specie scaturisce dalla rimessione al Giudice dell’Esecuzione, ex art. 591- ter c.p.c., da parte del professionista delegato alle vendite, della controversia sorta a seguito delle osservazioni proposte dalla Liquidazione Giudiziale, subentrata nella procedura esecutiva, avverso il progetto di riparto che prevedeva l’attribuzione in favore del creditore procedente di una somma pari ad euro 4.626,86, richiesti a titolo di compensi professionali spettanti la fase esecutiva.

La difesa della Liquidazione Giudiziale osservava che le spese legali esulerebbero dal paradigma normativo previsto di cui agli artt. 2770 e 2777 c.c., non potendo tali spese legali essere inquadrate tra le “spese di giustizia” e, dunque, assimilate a quelle relative ai compensi dell’esperto estimatore, del custode o del delegato, come anche alle spese vive; pertanto, il pagamento di tali spese doveva avvenire nell’ambito del riparto fallimentare in ossequio al principio del concorso formale e sostanziale consacrato dagli artt. 150 e 151 c.c.i.

Di tali conclusioni chiedeva il rigetto la difesa della creditrice procedente che a sua volta assumeva come corretta la ripartizione resa dal professionista delegato.

In ogni caso, il Tribunale di Mantova, con l’intento di offrire continuità ad un proprio precedente in materia del 2018, ha accolto le osservazioni della Liquidazione Giudiziale, ordinando al professionista delegato di predisporre un progetto di distribuzione che attribuisse alla procedura concorsuale anche l’importo di euro 4.626,86 per le spese sostenute dal creditore procedente.

A tale conclusione il Giudice è pervenuto sulla scorta di alcune osservazioni.

In primo luogo, premettendo che tra la vecchia disciplina della legge fallimentare e la nuova non v’è stato alcun mutamento sostanziale, è stato osservato che, in ossequio all’art. 142 del Codice della Crisi d’Impresa, la sentenza che dichiara l’apertura della procedura priva il debitore della disponibilità di ogni bene esistente al momento dell’apertura ed anche dei beni futuri, una volta dedotte le spese sostenute per il loro ottenimento.

In secondo luogo, il Tribunale ha rammentato che, come in passato, ogni azione individuale sui beni della procedura concorsuale, in ossequio al principio della par condicio creditorum, è da considerarsi preclusa.

Infine, “quando il Curatore sceglie, come nel caso di specie, di subentrare nell’esecuzione immobiliare già pendente ex art. 216 co. 10 CCI, il G.E. deve limitarsi a proseguire la vendita e ad assegnare il ricavato alla procedura concorsuale non potendo derogarsi, per l’effettuazione del riparto, alla disciplina concernente l’accertamento del passivo ex art. 151 CCI, salvo restando la competenza a liquidare i compensi degli ausiliari nominati nonché le spese legali sostenute dal creditore per l’attivazione della procedura esecutiva;”.

In conclusione, alla luce delle suesposte osservazioni, è stato ribadito il principio in virtù del quale in sede esecutiva la distribuzione può riguardare solo le spese che hanno ad oggetto l’instaurazione e il mantenimento della procedura esecutiva e degli operatori coinvolti (delegato e custode) ma non anche i compensi del creditore che ha dato impulso alla procedura; tutte le somme residue ricavate dalla liquidazione degli immobili vanno attribuite alla Curatela che provvederà, nell’ambito della procedura concorsuale, al riparto a favore dei creditori secondo la disciplina e nei modi previsti dalla Legge Fallimentare e ciò, in quanto, al Giudice dell’Esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare.

Autore Heather Caccese

Associate

Milano

h.caccese@lascalaw.com

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