La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12971 del 13 maggio 2024, prende posizione in merito alla procedibilità del ricorso per Cassazione quando, nel deposito dello stesso, viene allegata la sentenza impugnata priva della “stampigliatura” o dei “dati identificativi” riportanti la data di deposito e il numero di provvedimento.
Sul punto, l’orientamento della Cassazione non è stato sempre univoco. Nel 2023 sono numerose le pronunce che hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che l’assenza della “stampigliatura” impedirebbe alla Corte di verificare “l’effettiva venuta ad esistenza del provvedimento impugnato” (cfr. Cass. n. 5771/2023) ovvero il rispetto dei termini di notificazione del ricorso (cfr. Cass. n. 18519/2023).
Nel formulare il principio di diritto relativo a tale questione la Cassazione inizia definendo in modo dettagliato i termini “duplicato informatico” e “copia informatica”, chiarendo successivamente il loro valore giuridico.
Il duplicato informatico, essendo ottenuto memorizzando la stessa sequenza di valori binari del documento originario, ha il medesimo valore giuridico dell’originale da cui è derivato.
La copia informatica, invece, nonostante presenti lo stesso contenuto del documento originario, può avere una sequenza di valori binari diversa e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 23-bis del Codice dell’amministrazione digitale, potrà avere la stessa efficacia probatoria dell’originale solo se un pubblico ufficiale ne certifica la conformità. Le norme sul processo telematico (artt. 196-octies e ss. Disp. Att. c.p.c.) prevedono, inoltre, espressamente la possibilità anche per il difensore di attestare la conformità all’originale di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico.
Con l’introduzione del processo telematico, la pubblicazione di un atto non avviene più attraverso la tradizionale certificazione cartacea da parte del cancelliere, ma tramite l’accettazione del deposito telematico del provvedimento, con cui avviene l’assegnazione automatica di un numero identificativo e di una data da parte del sistema informatico.
Dunque, non vi è ragione per non ritenere che il deposito di una sentenza emessa come documento informatico e firmata digitalmente possa sostituire la certificazione manuale della cancelleria sull’originale cartaceo.
Alla luce della situazione sopra descritta, la Corte, dopo un dettagliato esame volto a delineare chiaramente le linee guida per le future impugnazioni, conclude sostenendo che l’onere del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, pena l’improcedibilità, viene adempiuto non solo con il deposito della copia informatica contenente la stampigliatura rappresentativa dei dati esterni, ma anche con il duplicato informatico del medesimo provvedimento.
Quest’ultimo ha lo stesso valore legale dell’originale informatico proprio perché il suo contenuto non può essere alterato. Quando debba essere depositata la copia analogica del provvedimento impugnato, invece, l’onere richiesto sarà assolto dall’attestazione di conformità sottoscritta dal difensore. Infine, qualora sorgessero dubbi sulla puntualità dell’impugnazione, sarà possibile risolverli consultando il fascicolo di merito oppure, se ciò non fosse possibile, richiedendo direttamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento l’attestazione di tali dati.