03.10.2023 Icon

Sentenza nativa digitale: manca l’attestazione? Niente ricorso!

Secondo una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 26597 del 14.09.2023) il ricorso per cassazione è improcedibile quando la copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo telematico e dunque “nativa digitale”, è priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il numero identificativo di pubblicazione.

In mancanza di queste indicazioni, per i Giudici della Suprema Corte risulta impossibile verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo.

La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero di pubblicazione non consente, difatti, di verificare la tempestività dell’impugnazione né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, riesca ad individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Nella fattispecie oggetto di esame da parte della Corte, la ricorrente aveva depositato una copia della sentenza impugnata priva di tali elementi identificativi: ai sensi dell’art 369 cpc, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata – si legge nel testo della decisione – costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve peraltro trattarsi, viene precisato, di una copia recante l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data e il numero di tale pubblicazione

Difatti, secondo l’orientamento consolidato della Corte, “la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati”.

Da ciò ne consegue che “in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c”.

A fondamento di questa decisione vi è il presupposto che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, è comunque sempre necessaria l’attestazione di cancelleria circa la data di pubblicazione e relativo numero identificativo del provvedimento impugnato ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ex art 369 c.p.c.

In forza di quanto sopra, la Corte ha concluso dichiarando l’improcedibilità del ricorso in esame “sia perché l’unica copia della sentenza prodotta è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico, sia perché manca l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve”.

Autore Davide Ghidotti

Associate

Milano

d.ghidotti@lascalaw.com

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