11.07.2023 Icon

Sbaglia la notifica, ma vince il ricorso!

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 16778 del 13/06/2023 ha statuito che la notifica a mezzo PEC è valida ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, qualora quest’ultima raggiunga comunque il suo scopo.

Il caso oggetto della pronuncia deriva da un’opposizione proposta dal titolare di uno studio legale, avverso un’ordinanza con la quale veniva ingiunto di pagare una sanzione di euro 300,00 per la violazione degli art. 12-32 del regolamento di acustica.

In particolare, l’opponente manteneva in esercizio un impianto generatore di calore con unità esterna nel cavedio condominiale, senza avere ottemperato alle procedure per l’istallazione e l’esercizio di tali motori contemplata nel vigente regolamento comunale di acustica.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione.

L’opponente, in data 9 giugno 2016, notificava al Comune la sentenza di accoglimento a mezzo pec, al fine di far decorrere il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione. L’ente, solamente in data 13 dicembre 2016, dunque ben oltre i 30 giorni dall’avvenuta notifica, proponeva appello dinanzi al Tribunale della Spezia.

Il Giudice di secondo grado, rigettava le eccezioni preliminari formulate dall’appellato, accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione proposta avverso la suddetta ordinanza di ingiunzione.

Tra le eccezioni preliminari sollevate dall’appellato, era stata eccepita la tardività della proposizione dell’appello. A tal proposito, il Tribunale della Spezia, ha ritenuto di non dover accogliere la precetta eccezione, in quanto l’appellato non avrebbe provato un’idonea notifica della sentenza di primo grado non avendo prodotto il file in formato EML, al fine di consentire al giudice di verificare la relata e il contenuto della notifica (che avrebbe dovuto essere la copia conforme della sentenza) oltre alla ricevuta di consegna. Ritenendo, quindi, l’appello tempestivo.

Conseguentemente, l’appellato, proponeva ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, esaminato il caso sottoposto, ai fini della decisione, ha richiamato una precedente pronuncia, la quale chiarisce che: “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Sez. U -, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02).

Nel caso di specie, lo stesso Comune aveva confermato nel controricorso l’avvenuta notifica, dimostrando la conoscenza del contenuto della sentenza del Giudice di Pace impugnata.

Alla luce di quanto sopra e dalla pronuncia sopra richiamata, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., in quanto il Comune non poteva più proporre appello essendo decorso il termine breve di 30 giorni per impugnare, ritenendo quindi valida la notifica a mezzo di posta elettrica certificata.

Autore Bruna Moretti

Associate

Milano

b.moretti@lascalaw.com

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