30.07.2024 Icon

Questione pregiudiziale di rito: può essere rilevata d’ufficio in sede di appello?

Con l’ordinanza interlocutoria in commento, la Sezione terza civile della Suprema Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio.

La vicenda trae origine dall’appello proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di prime cure dichiarava infondata nel merito la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

La Corte d’appello, investita della questione, si pronunciava con il rigetto dell’appello osservando che la domanda risarcitoria era da disattendere perché inammissibile e non perché infondata nel merito.

In proposito la Corte chiarisce che la cognizione della domanda ex art. 96 è funzionalmente devoluta al giudice della causa da cui deriva la responsabilità e non può ammettersi, pertanto, che la responsabilità aggravata possa essere fatta valere in separato giudizio.

Nel caso in esame, l’appellante non aveva esercitato l’azione innanzi al giudice investito della decisione del merito della causa durante la quale si era tenuto il comportamento processuale causativo del danno, ma aveva fatto valere la pretesa risarcitoria in autonomo e separato giudizio, di conseguenza la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria era da ritenersi inammissibile.

Contro la predetta decisione veniva, dunque, proposto ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente il Tribunale, pronunciandosi sul merito della domanda risarcitoria, avrebbe implicitamente ritenuto la stessa ammissibile.

Su tale implicita statuizione di ammissibilità si sarebbe formato il giudicato interno, non avendo essa formato oggetto di specifica impugnazione in appello da parte dei ricorrenti e per tale ragione il giudice di appello non avrebbe potuto rilevarla d’ufficio.

In definitiva la questione, rimessa all’attenzione del Primo Presidente è la seguente: se il giudice di appello debba rilevare di ufficio l’inammissibilità di una domanda che il giudice di primo grado abbia rigettato nel merito senza pronunciarsi sull’ammissibilità.

Su tale questione, come anticipato, vi sono orientamenti e soluzioni difformi.

Secondo un primo indirizzo, una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l’ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull’ammissibilità di tale domanda destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata.

Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell’appello principale conserva il potere, e quindi il dovere, di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di detta domanda e l’omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come “error in procedendo“.

Secondo un altro indirizzo, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d’ufficio sulla questione, resta precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito.

Non ci resta, quindi, che attendere come la Suprema Corte risolverà il contrasto in materia.

Autore Heather Caccese

Associate

Milano

h.caccese@lascalaw.com

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