12.11.2024 Icon

Querela di falso e procedimenti cautelari: una questione di ammissibilità

Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 14.10.2024, ha stabilito: “Ritenuto che il procedimento di querela di falso appare incompatibile con il procedimento cautelare; ritenuto, al seguito di autorevole dottrina, che l’intero sistema appare univocamente orientato verso la naturale collocazione della querela durante la pendenza del processo di merito se solo si osserva come i termini « causa» e « giudizio» presenti negli artt. 221 s.s. c.p.c. siano costantemente impiegati nel lessico legislativo quali equipollenti delle locuzioni « causa di merito» e « giudizio di merito» (art. 669-ter e ss. e artt. 693, 698, 699 c.p.c.), rinvenibili laddove la specificazione si fa necessaria, e pertanto mai si trovano invece affiancati all’aggettivo “cautelare.”

È questa la pronuncia del Collegio nell’ambito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso un’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione con il quale il reclamante chiedeva la revoca del provvedimento e la sospensione della procedura esecutiva incardinata, ordinanza emessa relativamente al rigetto di un’opposizione ex. art. 617 c.2 c.p.c. agli atti esecutivi.

In entrambi gli atti il reclamante asseriva di voler proporre querela di falso in via incidentale, avente ad oggetto un avviso di ricevimento attestante il ritiro del plico contenente l’atto di pignoramento immobiliare.

Controparte lamentava il mancato perfezionamento nei suoi confronti della notifica sia del titolo unitamente all’atto di precetto che del successivo atto di pignoramento immobiliare, tale da determinare la nullità radicale dell’intera procedura esecutiva immobiliare.

A sostegno delle asserite mancate notifiche dei predetti atti, controparte dichiarava che il plico contenete il titolo ed il precetto sarebbe stato consegnato nelle mani di soggetto a suo avviso non abilitato alla ricezione. Tuttavia, come ribadito da parte reclamata nei suoi scritti difensivi, l’avviso di ricevimento dell’atto di precetto riportava la firma di persona qualificatasi come familiare convivente, mentre l’atto di pignoramento immobiliare è stato consegnato nelle mani dello stesso destinatario, ovvero il reclamante, che ha sottoscritto il relativo avviso di ricevimento. Altresì, la notifica effettuata per mezzo del servizio postale mediante consegna del plico nelle mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, risulta pienamente valida e determina la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza del suo destinatario.

In altri termini, nella notificazione a mezzo del servizio postale l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione fa fede fino a querela di falso.

La doglianza, quindi, è inammissibile stante l’assenza della procedura della querela di falso.

Nel caso di specie il fulcro dell’intera vicenda è proprio questo; infatti, il Collegio, in prima battuta, con provvedimento pubblicato il 02 settembre 2024, ha ritenuto che la causa andasse rimessa sul ruolo per l’autorizzazione alla proposizione della querela di falso in via incidentale. Tuttavia, prima di pronunciarsi definitivamente ha attributo alle parti un termine entro il quale dovessero depositare note scritte contenenti le loro determinazioni.

Sul punto, la difesa ha insistito sull’inammissibilità della querela di falso evidenziando che è da escludere la proponibilità della stessa in via incidentale, innanzi al citato Collegio. Relativamente a ciò, richiamando la pronuncia del Tribunale di Benevento del 22 giugno 2016, ha asserito che: “la proposizione della querela di falso incidentale non è ammissibile nel corso del procedimento di reclamo, in quanto l’accertamento che deve aver luogo sulla scorta della querela è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà.

La querela di falso esige, infatti, un’attività istruttoria completa ed un’attività cognitiva piena; pertanto, la sede naturale per proporre la querela di falso è la fase di merito del giudizio oppositivo.

La parte che vi abbia interesse può solo, in seno ad una opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che si fondi sulla falsità di un documento, prospettare la proposizione della querela nella fase di merito del giudizio di opposizione, nell’ambito del quale soltanto potrà essere effettivamente proposta, con attivazione del relativo subprocedimento.”

Pertanto, alla luce delle difese depositate dalla parte reclamata, il Collegio, melius re perpensa, atteso che il puntuale e ripetuto riferimento al giudice istruttore nelle norme destinate alla disciplina della querela in tema di interpello della parte che ha prodotto la scrittura (…), nelle norme di decisione sulla querela, rende certo che gli incombenti descritti non possono gravare su altri che non sia colui il quale è « investito di tutta l’istruzione della causa» (art. 174 c.p.c.) e non anche sull’organo cui è affidata la trattazione del procedimento cautelare, ha ritenuto che il procedimento di querela di falso appaia incompatibile con il procedimento cautelare.

Autore Assunta Liberti

Trainee

Milano

a.liberti@lascalaw.com

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