Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno inteso dirimere la seguente questione di diritto:
“(…) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles, integri un requisito di validità dell’atto. In caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere – dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto”.
Il caso concreto: la querela di falso e l’eccezione sulla procura
La vicenda trae origine da un giudizio incardinato, dapprima, dinanzi al Tribunale e, successivamente, dinanzi alla Corte d’Appello di Genova avente ad oggetto una querela di falso relativa ad un inventario redatto nell’ambito di un’eredità.
Avverso il provvedimento di rigetto del gravame, veniva proposto ricorso per Cassazione.
In tale sede, parte ricorrente aveva eccepito, tra le altre cose, la nullità della procura speciale rilasciata da una delle controparti al proprio difensore e ciò per un duplice ordine di ragioni: 1) la procura era stata rilasciata all’estero e non era stata svolta la traduzione in italiano, neppure dell’attività certificativa della sottoscrizione svolta dal notaio rogante; 2) difettava qualsiasi attestazione che il notaio avesse provveduto all’identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura.
Ritenuta la questione di massima importanza, la Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
I principi generali sulla validità della procura estera
Queste ultime, chiamate a dirimere il contrasto sussistente sul tema, hanno dapprima evidenziato che, sotto il profilo strettamente normativo, la procura alle liti utilizzata nell’ambito di un giudizio che si svolge in Italia, sebbene rilasciata all’estero, soggiace alle norme del diritto processuale italiano. Ne consegue che quest’ultima è valida se contenente la dichiarazione che il documento è stato firmato alla presenza del pubblico ufficiale e che quest’ultimo ha accertato l’identità del sottoscrittore.
Nel caso di procure formate all’estero, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione Aja, è necessario, inoltre, che l’atto sia munito dell’apostille rilasciata dall’autorità competente dello Stato nel quale l’atto è stato formato e contenente l’attestazione dell’autenticità della firma e dei timbri ivi apposti nonchè la qualità dei firmatari. Tale requisito è stato invece abolito per i paesi dell’Unione Europea.
Delineato il quadro normativo, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato come la dottrina abbia più volte affermato la validità della procura alle liti redatta all’estero in lingua non italiana. Secondo tale impostazione, la procura alle liti rilasciata in uno Stato straniero destinata ad essere utilizzata nell’ambito del processo in Italia deve essere tradotta nella lingua italiana, ma non è necessario che tale traduzione esista al momento della costituzione in giudizio della parte, posto che detta procura deve considerarsi come un atto preparatorio del processo e non già un atto processuale in senso proprio.
La traduzione non è requisito di validità: la chiave è l’art. 123 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni preliminari svolte, le Sezioni Unite, in risposta al primo quesito, hanno ritenuto di dover precisare che essendo la procura alle liti non già un atto del processo bensì un atto esterno ma ad esso prodromico, “nell’ ipotesi di procura rilasciata all’estero non in lingua italiana e priva della sua traduzione e di quella della relatività certificativa, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 122, comma 1, cod. proc. civ. (“In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana”), riferito agli atti processuali in senso proprio, vale a dire soltanto alle attività processuali ed agli atti che si formano nel e per il processo e non agli atti che siano solamente coordinati o preparatori a quelli processuali. Detta traduzione, dunque, non costituisce requisito di validità della procura medesima, né è configurabile una nullità di quest’ultima ove non corredata dalla prima.”
Inoltre, in risposta al secondo quesito ad esse sottoposto, hanno evidenziato che “va applicato, invece, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l’art. 123 cod. proc. civ., a tenore del quale quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 193″. Trattasi, come è evidente, di una disposizione che sancisce un principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto, dal quale discende che la traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto, rimettendo, così, al potere del giudice disporre la nomina del traduttore.
Le conclusioni delle Sezioni Unite: la traduzione è rimessa al giudice
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha così concluso che la produzione di documenti redatti in lingua diversa dall’italiano e l’impiego di una procura redatta all’estero e non corredata di traduzione non sono vietati dalle norme processuali italiane ed, in conseguenza, non possono ritenersi “inutilizzabili.”.
15.01.2026