Con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 28 giugno 2024, la Terza Sezione della Corte di Cassazione rimetteva alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una questione di diritto attinente al primo motivo di ricorso proposto e relativo al potere del Giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudizievole di rito non sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
La vicenda trae origine in seguito all’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il cui ricorso introduttivo ometteva di menzionare la pendenza di un precedente giudizio di cognizione avente ad oggetto il medesimo credito ed in forza del quale era stata instaurata una procedura esecutiva, dichiarata poi estinta.
Sul compendio pignorato, oggetto della menzionata procedura, insisteva, ad ulteriore garanzia del credito, un sequestro conservativo.
La debitrice esecutata ricorreva, pertanto, innanzi al Tribunale di Venezia chiedendo il risarcimento del danno. Domanda, tuttavia, che veniva rigettata in quanto – secondo il Giudice di merito – le azioni intraprese non erano da ritenersi abusive, avendo il creditore la facoltà di avvalersi anche congiuntamente di tutti i mezzi ordinari, sommari e cautelari previsti dall’ordinamento.
Detta sentenza veniva appellata dalla parte soccombente e confermata dalla Corte adita.
Tra le motivazioni del rigetto dell’appello veniva ritenuto che la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. doveva essere proposta davanti al Giudice competente, ovvero dinanzi al Giudice che aveva definito la controversia sulla risoluzione del preliminare di compravendita.
La Corte territoriale osservava, infatti, che la domanda risarcitoria era da disattendere non perché infondata nel merito, bensì inammissibile.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione fondato su tre motivi: la creazione di un giudicato interno dovuto al rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata proposizione di appello incidentale; l’asserita competenza – per la domanda risarcitoria in caso di danno da trascrizione illegittima di un pignoramento – del Giudice dell’opposizione all’esecuzione e, infine, l’emersione del danno derivante dal sequestro conservativo solo dopo la revoca del sequestro.
Alla luce di tali motivi, la Terza Sezione ha ritenuto necessario rimettere la questione di diritto attinente al primo motivo di ricorso alla Prima Presidente, in quanto oggetto di un contrasto giurisprudenziale fra le Sezioni Semplici
Sul punto, infatti, un primo orientamento sostiene che una pronuncia di primo grado che rigetti una domanda riconvenzionale per motivi di merito, senza tuttavia esprimersi sulla sua ammissibilità, non comporti una statuizione implicita sull’ammissibilità della stessa. Ne conseguirebbe, quindi, che il Giudice dell’impugnazione – anche in assenza di appello incidentale – avrebbe l’obbligo di rilevare d’ufficio l’inammissibilità di tale domanda, in mancanza della quale si crea un “error in procedendo”.
Secondo altro orientamento, invece, la rilevabilità d’ufficio di una questione processuale – soggetta a termini di decadenza – dovrebbe avvenire entro il grado di giudizio in cui la questione si è manifestata. In tal modo, pertanto, se il Giudice di prime cure decidesse nel merito, senza pronunciarsi sulla questione, verrebbe meno la possibilità che la stessa possa essere rilevata d’ufficio nei gradi successivi, a meno che la questione non venga impugnata o riproposta ritualmente, formando in tal modo un giudicato implicito interno.
Ne deriva, pertanto, una netta difformità di orientamenti che ha portato la Terza Sezione della Corte di Cassazione a rimettere il ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.