Il Tribunale di Latina chiarisce che nel giudizio di opposizione a precetto va richiamata la regola generale, secondo la quale non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo esecutivo le ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato.
Nello specifico, il Tribunale precisa che le eccezioni riguardanti l’invalidità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e l’inefficacia del decreto medesimo ex art. 644 c.p.c., quand’anche comprovate, si risolverebbero in un vizio di nullità, e non già di radicale inesistenza, della notificazione del titolo, suscettibile di essere fatto valere esclusivamente in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
È, infatti, principio consolidato che la notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. deve ritenersi nulla, ma non inesistente, qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass. n. 3073/2009). Parimenti nulla, e non inesistente, viene ritenuta la notifica nei casi in cui, essendo stata contestata la legittimità dell’adozione della notificazione dell’atto con il rito degli irreperibili, il giudice accerti, in base alle prove addotte, che il notificante conosceva o poteva conoscere, impiegando la comune diligenza, la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario della notificazione (Cass. n. 12589/2002; Cass. n. 8955/2006).
Va quindi rammentato che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l’unico rimedio esperibile si identifica nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr. Cass. Civ., sez. VI, 18.5.2020, n. 9050).
Per l’effetto il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione.