29.10.2024 Icon

Obbligo di notifica del pignoramento presso terzi esattoriale

Con ordinanza dell’8 ottobre 2024, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito all’improcedibilità del pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del DPR 602/73 per inesistenza di notifica, chiarendo la natura e la ratio della disciplina speciale, i profili di applicazione della normativa ordinaria del processo esecutivo e l’inammissibilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell’atto.

Nel caso di specie la debitrice esecutata, ricorrente in opposizione, eccepiva l’improcedibilità dell’esecuzione per inesistenza della notifica del pignoramento, di cui aveva avuto conoscenza solo dal datore di lavoro, terzo pignorato e la nullità dell’atto di pignoramento per mancata notifica degli atti impositivi da esso presupposti.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, controdeducendo la tardività ed inammissibilità dell’opposizione e la correttezza del procedimento di riscossione seguito per il recupero del credito.

In via preliminare, il Giudice adito rigettava l’eccezione di tardività dell’opposizione, rilevando che l’opponente avesse avuto conoscenza del pignoramento solo in data 4.06.2024 dalla terza pignorata e, poiché l’iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.6.2024, considerava tempestiva l’opposizione rispetto al termine di cui all’art. 617 comma 2^ c.p.c.

Nel merito il Tribunale di Catania, in persona del Presidente Dott. Roberto Cordio, riteneva fondato il primo motivo di opposizione.

L’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, forma di esecuzione forzata del credito che può essere impiegata dall’Agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c. La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l’agente della riscossione possa impartire direttamente al terzo l’ordine di pagare il credito direttamente all’agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede.

La motivazione del provvedimento in commento prende le mosse dalla natura speciale della norma e chiarisce che “La speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.”

Il Tribunale individua quindi, in prima analisi, il profilo di specialità della normativa di cui al d.P.R. n. 602 del 1973: a differenza dell’ordinario iter esecutivo, nel caso di pignoramento esattoriale, l’ordine di pagamento al terzo pignorato non viene imposto dall’ordinanza di assegnazione somme del G.E.  ma direttamente dal creditore procedente.

Ciò posto, a tutti gli altri aspetti esecutivi del pignoramento si applicherà, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo e in particolare si legge nell’ordinanza “il che induce a reputare che anche il pignoramento s.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, debba essere notificato al debitore esecutato”.

L’obbligo di notificazione, posto a garanzia del diritto di difesa, non può quindi in alcun modo ritenersi oggetto di deroga implicita dalla disciplina speciale e per l’effetto il pignoramento esattoriale non notificato non può che ritenersi improcedibile.

Il Giudice adito aggiunge altresì che l’omessa notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione non può ritenersi legittima neanche evocando la sanatoria dell’atto processuale per raggiungimento dello scopo.

L’art. 156 c.p.c. dispone che “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”

Nell’ordinanza in commento si legge “la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 3 – , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020) esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell’ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita”. La notifica si ritiene inesistente “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Nel caso di specie lo stesso agente della riscossione aveva ammesso di non avere effettuato la notifica dell’atto di pignoramento e secondo l’organo giudicante “detta circostanza appare assorbente di ogni altra considerazione, in quanto l’inesistenza della notifica rende improcedibile l’esecuzione forzata.

In definitiva, l’art. 72 bis del DPR 602/73 disciplina la facoltà per l’Agente della riscossione di impartire direttamente al terzo debitor debitoris il pagamento del credito inadempiuto. L’eccezionalità della disciplina non si estende tuttavia agli altri aspetti dell’esecuzione, a cui si applica la disciplina ordinaria del processo esecutivo e che per ritenersi valida e procedibile deve rispettare le forme e i tempi disposti dagli artt. 543 ss. c.p.c.

Autore Giulia Di Bona

Associate

Milano

g.dibona@lascalaw.com

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