Solamente l’Ufficio UNEP, esercitando la funzione di pubblico ufficiale, può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale con la conseguenza che la notifica anche a società fornite di indirizzo pec dovrà essere curata dall’Ufficiale Giudiziario con impossibilità dell’avvocato di procedere con la notifica in proprio.
Ciò è quanto affermato dal Ministero della Giustizia, con il chiarimento del 19/06/2023 in risposta al quesito rimesso dalla Corte d’Appello di Firenze di seguito riportato “se l’avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l’attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell’Ufficio NEP”.
Come noto, l’art. 3 ter della legge n. 53 del 21/01/1994, a seguito della Riforma Cartabia, prevede che l’avvocato debba eseguire la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo pec quando il destinatario ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi o lo ha comunque eletto.
La possibilità di procedere con la notifica con le modalità ordinarie è subordinata ai casi in cui la notificazione a mezzo pec non è possibile o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario.
L’art. 3 bis della predetta legge poi, determinando le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi, fa riferimento all’art. 196 undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizione transitorie. Tuttavia, importanza determinante assume il fatto che il capo II del Titolo in cui è collocato l’art. 196 undecies non fa alcun esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.
Alla luce di ciò, il Ministero ha chiarito che, in mancanza di un esplicito conferimento all’avvocato del potere di attestare la conformità di titoli stragiudiziali, l’attività di certificazione è da ritenersi di competenza esclusiva dell’UNEP nell’esercizio delle competenze attribuite dall’art. 480, II c.p.c. nell’ambito della procedura di notifica.
Infine, è necessario interpretare la legge n. 53/1994 e l’art. 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell’avvocato circa l’impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso di impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale.
In altri termini, anche la notifica di titoli esecutivi stragiudiziali, contestualmente all’atto di precetto, a società fornite di pec dovrà essere curata dal competente Ufficiale Giudiziario.
Per completezza, si segnala che lo Studio ha interpellato sulla questione gli Uffici UNEP di Milano, Monza, Torino, Bologna ed Ancona, i quali hanno riferito di essersi conformati al chiarimento del Ministero della Giustizia.
Di conseguenza, in conformità ai chiarimenti resi dal Ministero della Giustizia, gli avvocati dovranno integrare la dichiarazione ex art. 137 c.p.c. con la seguente ulteriore opzione: “non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico, ostandovi il combinato disposto degli articoli 474, III comma e 480, II comma c.p.c.”.