13.06.2023 Icon

Nessuna presunzione di conoscenza all’esito dell’udienza cartolare

Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, che con la recente ordinanza n. 13735 del 18 maggio 2023.

La vicenda processuale trae origine dal giudizio introdotto dagli attori innanzi al Tribunale dell’Aquila, sezione specializzata per le imprese, al fine di far accertare la responsabilità di alcuni soci di una s.r.l. per ammanchi di denaro.

Parte convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale Aquilano.

Già in prima udienza, il Giudice Istruttore, ritenuto che la controversia fosse matura per la decisione, in quanto non suscettibile dell’esame nel merito sulla scorta dell’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 12.07.2022.

Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 – art. 83, commi 6 e 7, lett. h), d.l.  n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020, come modificati dal d.l. n. 28/2020) – ossia delle norme regolatrici della cd. udienza cartolare pandemica, la discussione orale avveniva con le forme della trattazione scritta, mediante scambio e deposito di note scritte.

Successivamente, all’esito dell’udienza tenutasi con le predette modalità, il Giudice con ordinanza, datata 12 luglio 2022 e comunicata alle parti in data 14 luglio 2022, rigettava l’eccezione sollevata.

Avverso la predetta ordinanza veniva proposto ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione.

Resistevano, quindi, i controricorrenti eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività; difatti, sostenevano che in caso di provvedimento reso a verbale di udienza, ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza, in forza della presunzione di conoscenza legale di cui all’art. 176 cod. proc. civ.

Viene, dunque, posta all’esame della Ecc.ma Corte di Cassazione una questione mai trattata prima in sede di legittimità, ovvero se opera la presunzione di conoscenza di cui al comma 2 dell’art. 176 cod. proc. civ. per i provvedimenti emessi all’esito dell’udienza tenutasi in forma di trattazione scritta, con tutte quelle che sono le conseguenze sul regime impugnatorio degli stessi.

La questione trattata assume rilevanza decisiva in ragione della circostanza che, ai sensi del comma 2 dell’art. 176 cod. proc. civ., le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire e, pertanto, non devono essere comunicate.

Quando poi l’oggetto delle ordinanze in questione riguarda delle decisioni in tema di competenza del Giudice adito, come nel caso di specie, la prassi processuale è costante nel ritenere che il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui esse siano rese, sempre in forza della presunzione di conoscenza di cui al predetto articolo 176 cod. proc. civ. (cfr. Cass. VI-L, n. 2302/2015).

La tenuta di tali principi, tuttavia, è difficoltosa nel caso di provvedimenti resi all’esito delle nuove udienze cartolari a trattazione scritta.

La Corte, con la pronuncia in commento, attraverso una ricostruzione logico sistematica della disciplina codicistica e delle norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario dopo l’introduzione dell’art. 127 ter cod.proc.civ., chiarisce che un provvedimento assunto in un’udienza celebrata con le forme della trattazione scritta deve intendersi come provvedimento adotto fuori udienza, la cui conoscenza avviene solo all’esito della comunicazione di cancelleria; quindi, in tali casi, il termine per impugnare decorre solo dalla avvenuta comunicazione del provvedimento, da tale momento può ritenersi che le parti abbiano effettiva conoscenza legale degli esiti dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281-sexies.

Con maggiore impegno esplicativo, può osservarsi come la decisione della Suprema Corte abbia postulato la risoluzione di un preliminare quesito, ovvero se le ordinanze rese a seguito di udienza a trattazione scritta siano da considerarsi come rese all’interno, o meno, dell’udienza.

Risolto nel senso che i provvedimenti in parola siano da considerarsi esterni, allora questi necessitano, giocoforza, della comunicazione di cancelleria.

Se così è, dunque, ne discende, sic et simpliciter, che queste esulano dall’ambito applicativo dell’art. 176 cod. proc. civ. e della “presunzione” di conoscenza ivi contenuta.

Ulteriore conseguenza è che il termine per proporre l’impugnazione non può che decorrere dal momento con cui la cancelleria porta il provvedimento a conoscenza delle parti processuali.

La decisione in commento assume importanza ancora maggiore soprattutto se si considera che la trattazione scritta è oggi divenuta la regola e la presenza fisica dinanzi al giudice solo l’eccezione.

Sono, pertanto, di indubbio pregio le conclusioni a cui è giunta la Corte che è stata in grado di coniugare la normativa emergenziale con la disciplina codicistica, sopperendo a vuoti ed incongruenze legislative.

Autore Heather Caccese

Associate

Milano

h.caccese@lascalaw.com

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