Con una recente pronuncia la Suprema Corte, ha affermato che “nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’agente postale non ha l’obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma.
La vicenda trae origine da un ricorso in Cassazione proposto avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo emessa in riforma della sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente a seguito della notifica di una cartella di pagamento.
In conseguenza del gravame proposto e in accoglimento allo stesso, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo riformava la sentenza di prime cure annullando la cartella di pagamento impugnata, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso in Cassazione eccependo che, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento l’agente postale non avesse il compito di procedere all’identificazione del soggetto consegnatario dell’atto, e quindi, all’accertamento della veridicità della dichiarazione rilasciata dal consegnatario.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto, ritenendo perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento sotteso rispetto alla cartella impugnata in quanto, a tal fine, si ritiene sufficiente che l’agente notificatore abbia consegnato il plico presso l’indirizzo del destinatario, senza che vi fosse l’obbligo di accertare l’identità del consegnatario dell’atto in questione.
Più in particolare la Corte adita ha statuito che ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia stata altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.
Sul punto, prosegue la Corte, rilevando che, “nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’agente incaricato non ha l’obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l’agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l’atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l’atto è da intendersi notificato al destinatario”.
Pertanto, in assenza di una dichiarazione di falsità dell’atto, deve ritenersi che l’avviso di ricevimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell’atto, perfezionando in tal modo il relativo procedimento di notifica.