09.01.2024 Icon

La violazione del principio di specificità e l’inammissibilità del ricorso in cassazione

«Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata».

Con Ordinanza del 4 dicembre 2023, n. 33827, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del soccombente in grado d’appello, in quanto presentato in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il requisito in esame richiede che il ricorso non sia basato sul mero richiamo degli atti prodotti o sui motivi già dedotti in appello posto che, detta modalità di formulazione rende impossibile individuare la critica mossa nei confronti della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice d’appello senza, tuttavia, indicare il fatto storico – principale o secondario – che, a detta dello stesso, non era stato preso in considerazione dal giudice di merito e che aveva avuto carattere decisivo. Nel ricorso, inoltre, non erano state indicate le precise argomentazioni intese a chiarire quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Secondo la Corte, infatti, il ricorrente – nel contestare le valutazioni del giudice – deve sempre indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c. «“il fatto storico”, discusso e controverso, il cui esame sia stato omesso; il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risulti l’esistenza di detto fatto storico, di cui è stato omesso l’esame; il “come” e il “quando” detto fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti; la “decisività” del fatto stesso».

Secondo la Suprema Corte, inoltre, quando viene denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), non ci si deve limitare a indicare le norme che si asserisce siano state violate. Invero, l’eccezione è ammissibile solo se il ricorrente argomenta in quale modo determinate affermazioni di diritto – contenute nella sentenza impugnata – siano in contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Il principio di specificità, per ultimo, deve essere coordinato con quello di autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in modo tale che la Corte possa circoscrivere il contenuto delle doglianze che le sono formulate – e la valutazione che le viene richiesta – alla sola lettura del ricorso.

In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto privo dei requisiti sopra richiamati.

Autore Ilaria Strada

Associate

Milano

i.strada@lascalaw.com

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