“La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione”:
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza in commento, la quale, in linea ai principi già espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia di decadenza dell’impugnazione, ha stabilito che la notificazione di un atto di impugnazione, come l’appello principale, non può considerarsi idonea a determinare la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione.
Il caso di specie trae origine da un giudizio di opposizione a precetto avente ad oggetto il recupero di somme dovute a titolo di rate insolute e capitale residuo di un contratto di mutuo ipotecario, nel quale gli opponenti avevano formulato contestazioni adducendo sia vizi di forma sia la violazione dei tassi soglia, il fenomeno dell’anatocismo e altre irregolarità contrattuali.
Il giudice di prime cure dichiarava la nullità dell’atto di precetto per carenza di requisiti formali, rigettando, tuttavia, le ulteriori domande proposte.
Di conseguenza, avverso tale sentenza, l’istituto di credito proponeva appello principale, mentre gli originari opponenti presentavano appello incidentale, insistendo nell’accoglimento delle richieste e delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado.
La Corte d’Appello di Palermo, qualificando l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e rilevando che la sentenza sarebbe stata impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, dichiarava inammissibile l’appello principale e, contestualmente, riteneva inefficace l’appello incidentale, considerando tardivo il suo deposito rispetto alla notifica dell’appello principale.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la notifica dell’appello principale fosse equipollente, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., alla notifica della sentenza di cui all’art. 326 c.p.c., determinando così la decorrenza del termine breve. Sulla base di tale interpretazione, la costituzione in giudizio degli appellanti incidentali, avvenuta il 23 dicembre 2019, veniva considerata tardiva, in quanto intervenuta oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell’appello principale, avvenuta il 18 novembre 2019. Tale tardività determinava, conseguentemente, l’inefficacia dell’appello incidentale.
A tal proposito, la Suprema Corte, investita del ricorso. ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite, che il termine breve per l’impugnazione non può dipendere dalla conoscenza legale della sentenza, che si presume acquisita per il solo fatto della sua pubblicazione, né dalla conoscenza effettiva della stessa. Il termine breve può decorrere esclusivamente da un atto formale, ossia dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito. La notifica dell’appello principale, infatti, esprime unicamente la volontà di una parte di impugnare la decisione, senza garantire che le altre parti abbiano acquisito una piena conoscenza legale della sentenza stessa.
La Suprema Corte, dunque, rilevando che, nel caso di specie, l’appello incidentale non poteva essere considerato inefficace, in quanto la mera notificazione dell’impugnazione principale non aveva determinato per il destinatario la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio.