In un procedimento innanzi alla Suprema Corte viene in rilievo la questione sulla scusabilità dell’errore del notificante in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, ove il notificante ha tentato di eseguire la notifica, senza riuscirvi, all’indirizzo di studio del difensore domiciliatario della controparte, indirizzo risultato errato per trasferimento di questi ad altro indirizzo.
La vicenda prende le mosse dalla pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta per tardività della notifica dell’atto di citazione in appello.
Nella specie, la sentenza del giudice di prime cure, poi appellata, veniva pubblicata in data 9 febbraio 2017 e il successivo atto di appello veniva notificato in data 7 settembre 2017 al procuratore domiciliatario della controparte; tuttavia, la notifica aveva esito negativo in quanto, quest’ultimo, circa tre anni prima, aveva trasferito il proprio studio professionale altrove.
Successivamente, il 26 settembre 2017, a distanza di 19 giorni dalla prima notifica non andata a buon fine, veniva eseguita un’ulteriore notifica presso il nuovo domicilio del difensore.
La Corte d’Appello, così ricostruiti i fatti di causa, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per tardività della notifica dell’atto di impugnazione.
Tardività la cui causa, secondo i giudici d’appello, era da attribuire all’attore appellante, in ragione della circostanza che quest’ultimo aveva ricevuto una richiesta di pagamento delle spese di lite di primo grado dalla quale risultava il nuovo indirizzo dello studio; pertanto, poteva ritenersi, alla luce della suesposta circostanza, che il notificante era stato messo in condizione di conoscere il nuovo domicilio della controparte.
La parte soccombente per le ragioni di cui innanzi proponeva ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, l’erroneità della statuizione di inescusabilità della mancata notifica.
Secondo la tesi del ricorrente la sentenza era erronea nella parte in cui riteneva che un atto stragiudiziale (la richiesta di pagamento delle spese di lite) estraneo al processo e con oggetto e finalità del tutto diverse dalla comunicazione di mutamento del domicilio, fosse idoneo a determinare la presunzione di conoscenza del mutamento del luogo dove doveva effettuarsi la notificazione.
La questione processuale affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda, quindi, il problema dell’imputabilità dell’errore sul domicilio del destinatario della notificazione.
Mediante la pronuncia in commento, viene ribadito il principio per il quale, nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, devono distinguersi due ipotesi a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
Più precisamente:
- ove la notifica sia diretta ad un avvocato il quale eserciti la propria professione nello stesso circondario, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante il riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore;
- laddove, invece, la notifica debba essere compiuta nei confronti di un avvocato che svolga la propria attività in altro circondario, la parte notificante non è tenuta ad effettuare preliminarmente tali verifiche, nel senso che non potrà considerarsi errore imputabile alla stessa quello di aver eseguito la notifica presso il precedente indirizzo del difensore che, nelle more, si sia trasferito.
Alla stregua del sistema delineato da tali principi – peraltro già sviluppati nelle sentenze n.14594 del 15 luglio 2016, Cass. Sez. Un. e n. n. 15056 dell’11 giugno 2018, Cassazione civile sez. II – può concludersi che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione sorge un vero e proprio obbligo, per il difensore, di comunicare i mutamenti di domicilio, che, per converso, non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario.
Ulteriore corollario della pronuncia in commento è che, in caso di mancata notifica al difensore che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia per effetto del trasferimento dello studio, non sussistono le circostanze eccezionali che consentono di riattivare e concludere il procedimento notificatorio anche dopo il decorso dei relativi termini, posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica.
Difatti, la Corte ha ribadito che solo ove la notifica abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario) si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, tramite la riattivazione del processo notificatorio con immediatezza e lo svolgimento degli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.