19.03.2024 Icon

Il travisamento della prova: le Sezioni Unite delineano i limiti per invocare la revocazione

Con l’ordinanza interlocutoria del 27 aprile 2023 n. 11111, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione del travisamento del contenuto oggettivo della prova.

Le Sezioni Unite hanno, per prima cosa, riepilogato la tesi esposta nell’ordinanza n. 11111 partendo dalla distinzione tra il travisamento del fatto in cui sia ricaduto il giudice di merito, regolato dall’articolo 395 n. 4, c.p.c., e il travisamento della prova, riconducibile, invece, all’applicazione dell’articolo 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c. purché il contenuto informativo sia stato oggetto di discussione nel processo e l’errore abbia avuto un impatto decisivo.

Il travisamento della prova, in particolare, ricorrerebbe quando il giudice di merito forma il proprio convincimento avvalendosi di un’informazione probatoria frutto di un errore di percezione del contenuto oggettivo della prova.

Le Sezioni Unite, anche in seguito all’ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2023 n. 8895, hanno ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale del travisamento della prova e la possibilità di denunciarlo in Cassazione.

Se tradizionalmente il travisamento della prova veniva pacificamente escluso dai motivi spendibili con il ricorso per Cassazione, l’ordinanza n. 11111 ha giustificato l’esigenza di ammetterne la sindacabilità per Cassazione richiamando il “valore della giustizia della decisione”.

In thesi, il travisamento della prova si collocherebbe in uno spazio che non è né quello dell’errore percettivo del contenuto oggettivo della prova il cui rimedio è la revocazione né quello dell’errore valutativo per cui non vi è rimedio, bensì sarebbe un errore percettivo denunciabile in Cassazione ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., tramite l’articolo 360, n. 4, c.p.c.

Il travisamento della prova ricorrerebbe a fronte sia di un deficit di comprensione sensoriale del giudice sia di un deficit di interpretazione del contenuto informativo della prova.

Pronunciandosi sulla questione, le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno elaborato un nuovo principio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.

Il concetto di travisamento della prova, infatti, è “un travisamento bifronte” ed è pacifico che il controllo sulla corretta percezione del dato probatorio è garantito per sua natura dalla revocazione, mentre l’interpretazione delle informazioni probatorie rimane di esclusiva competenza del giudice di merito, a patto che la sua motivazione rispetti la soglia del minimo costituzionale.

In conclusione, l’errore revocatorio deve essere individuato con lo strumento della revocazione, tuttavia, la revocazione non è applicabile quando il fatto è stato oggetto di controversia su cui il giudice ha dovuto pronunciarsi, poiché in quel caso l’errore di percezione è intrinsecamente incompatibile.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

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