11.04.2023 Icon

Il diritto al rimborso nel giudizio di divisione

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, ha affermato che “spetta al creditore procedente intervenuto nel giudizio divisionale endoesecutivo da altri proposto il rimborso delle spese di giudizio ad opera del debitore esecutato”.

La vicenda trae origine da un giudizio di divisione promosso dal fratello del debitore esecutato, comproprietario di un immobile ipotecato e sottoposto ad esecuzione forzata da parte dell’ex coniuge del debitore inadempiente.

Il Tribunale adito, sospesa l’esecuzione a norma dell’art. 601 c.p.c., disponeva la divisione richiesta.

Il debitore esecutato, preso atto di quanto statuito dal Tribunale di primo grado, impugnava l’anzidetto provvedimento innanzi alla Corte d’Appello competente lamentando l’illegittimità della condanna alla refusione delle spese disposta suo carico ed in favore della creditrice intervenuta nel richiamato procedimento di divisione.

La Corte di Appello, investita del ricorso, rigettava la proposta impugnazione ritenendola infondata ed avverso tale pronuncia il debitore esecutato proponeva ricorso per Cassazione per i medesimi motivi del gravame precedentemente rigettato.

Più in particolare, il debitore appellante riteneva che la creditrice procedente intervenuta, non essendosi mai direttamente attivata per l’introduzione del giudizio divisionale e non essendo stata rivolta alla stessa alcuna domanda non avrebbe potuto beneficiare del rimborso in suo favore delle spese di causa lamentando, per l’effetto, una erronea applicazione del principio di causalità.

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo infondato.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ciò che rileva è che trattasi di divisione endoesecutiva, sebbene introdotta su istanza del comproprietario del bene, ma occasionata dalla procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla ex coniuge del debitore esecutato.

Più in particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che in relazione alle spese del giudizio di divisione, ancorché di norma le stesse vengano liquidate “a carico della massa”, deve però ritenersi che ove sia coinvolto il creditore procedente, ritrovi piena applicazione il principio della soccombenza.

Quanto affermato dalla  Corte costituisce un intervento determinante nei rapporti tra l’espropriazione di beni indivisi ed il giudizio divisionale che da essa consegue, laddove quest’ultimo assume sempre più una natura strumentale rispetto al soddisfacimento coattivo delle ragioni creditorie.

Infatti, il creditore procedente che abbia introdotto il giudizio di divisione, agirebbe iure proprio e non utendo iuribus debitoris, giacché è nel suo solo interesse che egli promuoverebbe il predetto giudizio teso a separare dal patrimonio degli altri condividenti la quota di spettanza del debitore.

Il creditore procedente ipotecario – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell’interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest’ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto.

Pertanto, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura, per l’effetto, una vera e propria soccombenza a carico di quest’ultimo, in applicazione del principio di causalità, con la conseguenza che il creditore procedente, intervenuto nel giudizio divisionale, avrà diritto a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.

Autore Roberto Bonofiglio

Associate

Milano

r.bonofiglio@lascalaw.com

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