08.11.2022 Icon

Il decreto ingiuntivo non opposto non è più in discussione

Una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze offre l’occasione per un approfondimento in tema di eccezioni proponibili in sede di opposizione a precetto e ampiezza della cognizione del Giudice dell’opposizione. 

Giova innanzitutto precisare che l’Ordinanza è stata emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto proposto dal socio garante di una Società, nei confronti del quale la Banca creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti della Società stessa, mai opposto.

Successivamente all’intervenuto Fallimento della Società, la Banca aveva tempestivamente depositato istanza di insinuazione al passivo Fallimentare, non risultandone – tuttavia – pienamente soddisfatta.

Volendo agire nei confronti del socio e garante, sulla scorta del decreto ingiuntivo non opposto, la Banca ha notificato atto di precetto, successivamente opposto dal debitore sulla scorta del fatto che il credito indicato nell’atto fosse prescritto.

Instaurato il giudizio, all’esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ritenendo che il socio già qualificato come garante e obbligato solidale con la Società debitrice nel ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto contestare tale qualificazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo ad esempio di essere titolare di un contratto autonomo di garanzia anziché di fideiussione. 

In mancanza di ciò, secondo il Giudice, al socio obbligato in solido con la Società è certamente opponibile l’atto interruttivo della prescrizione consistente nell’istanza di insinuazione al passivo, in quanto soddisfa i requisiti di cui all’art. 1310 c.c. con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Difatti, benché l’intervenuta prescrizione possa essere fatta valere in sede di opposizione ad atto di precetto – costituendo un “fatto impeditivo di epoca successiva alla formazione del titolo esecutivo” – nel caso di specie, l’eccezione di prescrizione sollevata nell’opposizione de quo non è stata accolta, in quanto attinente ad una “qualificazione della posizione situazione giuridica dell’opponente”, integrando “una circostanza che certamente (…) non può ritenersi successiva alla formazione del titolo esecutivo”.

Il Giudice ha così aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice dell’opposizione è circoscritta ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.

In conclusione, secondo l’ordinanza in commento, in sede di opposizione all’esecuzione quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la regolarità formale o l’esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso” essendo inibita al Giudice qualsiasi valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori già deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo (nel caso di specie, il decreto ingiuntivo).

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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