L’evoluzione del processo civile telematico ha profondamente inciso sulle modalità di formazione, deposito e conservazione degli atti processuali, ponendo tuttavia non pochi interrogativi circa l’estensione del potere di attestazione di conformità riconosciuto al difensore. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per chiarire i confini di tale potere, ribadendo che il difensore non può attestare la conformità all’originale degli atti contenuti nei fascicoli cartacei d’ufficio, poiché tale funzione resta di esclusiva competenza del cancelliere (Cass. civ., sez. II, sent., 15 ottobre 2025, n. 27565).
La vicenda trae origine da un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), avverso un decreto della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo di lavoro.
Nel proporre opposizione, il ricorrente aveva depositato telematicamente la documentazione relativa al giudizio di primo grado – segnatamente i verbali di causa e le memorie difensive dell’INPS – accompagnata da un’unica attestazione di conformità resa ai sensi dell’art. 16-decies del d.l. n. 179/2012, con la quale il difensore dichiarava che i documenti costituivano copie conformi agli originali analogici conservati nel fascicolo cartaceo d’ufficio.
La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. 900/2022, rigettava l’opposizione per difetto di prova, ritenendo che il difensore non avesse il potere di attestare la conformità di atti provenienti dal fascicolo d’ufficio.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 16-decies d.l. n. 179/2012, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso il potere del difensore di attestare la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nel fascicolo d’ufficio, pur trattandosi – a suo dire – di copie già autenticate dal cancelliere.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione della legge n. 89/2001 e dei principi costituzionali e convenzionali sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, poiché la Corte d’appello aveva negato ogni valore probatorio ai documenti prodotti, privilegiando un formalismo eccessivo a scapito della sostanza.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, soffermandosi su due profili fondamentali:
Quanto al primo profilo, La Corte ha chiarito che, se il giudice di merito ha omesso di considerare un’autentica apposta dal Cancelliere, non si tratta di una violazione di legge ma di un errore di fatto. Tale errore, essendo di natura percettiva, non può essere censurato in cassazione ma solo corretto con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
Con riguardo al secondo profilo, la Corte ha precisato che il potere di attestazione di conformità del difensore è soggetto a limiti rigorosi, sia oggettivi che soggettivi. L’art. 16-decies d.l. n. 179/2012 consente al difensore di attestare la conformità all’originale di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico, purché detenuto in originale o in copia conforme. La stessa facoltà si estende alle copie informatiche estratte dal fascicolo informatico o ricevute telematicamente dalla cancelleria, poiché in tali casi la corrispondenza con l’originale è garantita dal sistema informatico.
Diversamente, quando l’atto originale è conservato nel fascicolo cartaceo d’ufficio, l’attività di autenticazione resta prerogativa esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale depositario dell’originale. In particolare, i verbali di udienza, costituiscono atti certificativi dotati di fede pubblica, destinati a documentare le attività processuali svolte alla presenza del cancelliere. Solo quest’ultimo, dunque, può conferire alle copie del verbale valore probatorio privilegiato mediante la relativa certificazione.
Ne consegue che il difensore non può sostituirsi al cancelliere nell’attestare la conformità all’originale dei verbali o di altri atti contenuti nel fascicolo d’ufficio. Un’attestazione apposta in assenza di previa certificazione di autentica della cancelleria è priva di valore probatorio.
La decisione della Cassazione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma ne rafforza la portata applicativa chiarendo in modo inequivoco la distinzione tra il potere certificativo del difensore e quello del cancelliere.
In definitiva, l’attività certificativa del difensore – espressione di un potere tecnico e strumentale alla gestione del processo telematico – rimane tipizzata e tassativa. Essa non può estendersi agli atti d’ufficio cartacei, la cui autenticazione resta riservata al cancelliere, unico soggetto abilitato a conferire agli stessi valore di fede privilegiata.
10.11.2025