Nell’ambito di un giudizio in tema di usucapione, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 98/2024 in commento, chiarisce che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40036/2021 pubblicata il 14.12.2021, ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha accolto il quarto motivo cassando la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino.
Con atto di citazione è stato riassunto il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Torino chiedendo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, di accertare il diritto di proprietà sul dipinto per intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1161 c.c.
Preliminarmente, occorre rilevare che mentre nel caso di cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto al quale deve uniformarsi il giudice del rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Nel caso in esame, invece, la cassazione della sentenza è avvenuta per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., e dunque tale vincolo non sussiste; pertanto, nel giudizio di rinvio è possibile riaprire la fase istruttoria, come avvenuto, rivalutare i fatti e anche valutare altri fatti che sono parte del procedimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 22732/2020 ha statuito: “quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata per un vizio attinente alla motivazione, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, il quale è tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno un valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice del rinvio, il quale resta libero di accertare nuovi fatti e decidere la controversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi”.
Parimenti Cass. civ. n. 27337/2019 ha rilevato che: “I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia…nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c. al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, della preclusioni e decadenze già verificatesi”.
La Suprema Corte di Cassazione, nel caso sottoposto al suo esame, ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto nella sua abitazione.
La Corte d’Appello di Torino ha condiviso la citata pronuncia della Suprema Corte e ha applicato al suo caso in esame il seguente principio di diritto: “…ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto solo grazie al proprio particolare rapporto con il possessore…”(Cass. civ., sez. II, 09.05.2008 n. 11624).
In definitiva, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza in commento ha rigattato la domanda di accertamento del diritto di proprietà sul dipinto per intervenuta usucapione perché infondata. Per il giudice del rinvio, infatti, il possesso in questione non ha il requisito della pubblicità e della non clandestinità e non dà luogo all’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1161 comma 2 c.c. Né tantomeno è provato il requisito della buona fede al momento dell’acquisto del possesso ai fini del comma 1 dell’art. 1161 c.c.