06.10.2022 Icon

Giudizio di divisione: l’assegnazione della casa coniugale non riduce il valore del bene

“Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile… sarà costituito… dal valore venale dello stesso attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti …”.

Questo è il principio di diritto cui sono approdate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla possibilità, in sede di divisione giudiziale dell’immobile in comproprietà, di ridurre il conguaglio in considerazione del gravame rappresentato dal provvedimento di assegnazione del bene quale casa familiare.

La questione giuridica trattata trae spunto da una sentenza del Tribunale di Roma, con la quale il Giudice di I grado rigettava la domanda della convenuta, che avrebbe acconsentito alla divisione dell’immobile in comproprietà con l’ex coniuge, a condizione che si tenesse conto dell’assegnazione del bene a titolo di casa coniugale per sé e per le figlie minorenni, e ciò al fine di conseguire una riduzione del conguaglio da corrispondere per l’acquisto della quota parte. 

Investita della questione, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, affermando che l’effetto pregiudizievole – determinato dall’opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile quale casa familiare – sarebbe da escludersi nel caso in cui, per effetto della divisione, proprietario esclusivo dell’immobile diventi il coniuge già beneficiario dell’assegnazione della casa familiare, il quale potrebbe rivendere l’immobile a terzi al pieno prezzo di mercato.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione.

Infatti, secondo un primo orientamento, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non inciderebbe sulla determinazione del valore economico della casa né sulla quantificazione del conguaglio da versare all’altro coniuge per l’acquisto della quota parte, in quanto il diritto di godimento sul bene verrebbe attribuito non nell’interesse del coniuge assegnatario, bensì della prole.

Secondo l’orientamento contrapposto, il vincolo derivante dall’assegnazione della casa coniugale determinerebbe oggettivamente una restrizione del diritto di proprietà costituito in capo al coniuge assegnatario e alla prole ad esso affidata. Conseguentemente, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale dovrebbe essere considerato ai fini di una riduzione del conguaglio, in quanto anche l’assegnatario verrebbe a subire una diminuzione patrimoniale del compendio.

Le Sezioni Unite della Cassazione, in adesione al primo orientamento, hanno concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non incide sulla determinazione del valore economico della casa né sulla quantificazione del conguaglio da versare all’altro coniuge per l’acquisto della quota parte.

Infatti, secondo la Corte, il diritto di godimento sul bene è attribuito non nell’interesse del coniuge assegnatario, bensì della prole, con la conseguenza che la decurtazione del prezzo d’acquisto determinerebbe un ingiusto guadagno in favore del coniuge assegnatario che, dopo la divisione, potrebbe vendere l’immobile a terzi al pieno prezzo di mercato e senza vincoli pregiudizievoli.

Autore Simona Morreale

Associate

Milano

s.morreale@lascalaw.com

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