31.01.2024 Icon

Flash news: Procedimento di ingiunzione senza passare dal giudice? Lo prevede una proposta di legge

È in corso, presso la Commissione Giustizia del Senato, l’esame di un Disegno di legge che prevede la modifica del procedimento per l’ottenimento del decreto ingiuntivo introducendo un nuovo capo I-bis «Del procedimento d’ingiunzione semplificato» nel titolo I del libro quarto del Codice di procedura civile.

La proposta, ancora in discussione parlamentare, intende attribuire all’avvocato il potere di emettere decreti ingiuntivi per crediti di importi fino a diecimila euro nel rispetto dei medesimi presupposti richiesti dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.

L’iniziativa ha l’obiettivo di superare la paralisi che si registra in taluni uffici giudiziari e di decongestionare il carico di lavoro dei Giudici di Pace, tenuto conto, peraltro, che in forza della riforma Cartabia, ne è stata estesa la competenza per valore e che, in assenza di interventi legislativi di modifica, a partire dal 31 ottobre 2025 ne sarà estesa la competenza per materia.

L’avvocato deve specificare nell’atto di ingiunzione che è possibile fare opposizione nei termini previsti dalla legge e che, in mancanza di opposizione, l’atto d’ingiunzione verrà dichiarato esecutivo dal giudice e si procederà all’esecuzione forzata.

Se non viene presentata opposizione entro il termine stabilito o l’opponente non si è costituito, su istanza del creditore che voglia ottenere la declaratoria di esecutività dell’atto, il giudice competente verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 656-bis e la regolarità della notificazione.

In caso di esito positivo, il giudice dichiara l’atto d’ingiunzione esecutivo e può essere intrapresa l’esecuzione forzata.

Se il giudice rileva, invece, che l’atto d’ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal nuovo articolo 656-bis, ne dichiara la nullità con decreto. In questo caso, se il debitore ha corrisposto parte delle somme illegittimamente ingiunte, il giudice ne ordina la restituzione immediata. In ogni caso, il creditore è condannato a pagare una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato che sarebbe dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

Infine, si prevede che spetta all’avvocato che emette l’atto d’ingiunzione verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis del Codice di procedura civile e che l’omissione con dolo o colpa grave di tale verifica costituisce illecito disciplinare.

Una simile proposta era stata già presentata nel 2019 e la stessa era stata respinta. Ci auspichiamo che questa volta possa trovare accoglimento al fine di superare quella lentezza e farraginosità dell’attuale procedura di recupero del credito dovuta al necessario passaggio dal giudice civile per l’emissione del decreto, ritenuto non necessario trattandosi di una mera verifica cartolare che non richiede, almeno in questa fase, il suo intervento giurisdizionale.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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