10.09.2024 Icon

Modifiche al PCT e altre specificazioni

Con provvedimento del Direttore generale del Ministero della giustizia, Dipartimento per l’innovazione tecnologica, sono state aggiornate le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile enel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

Il provvedimento si compone di 31 articoli e sostituirà il vecchio provvedimento del 16 aprile 2014 che sarà abrogato.

La DGSIA ha operato una scelta diversa rispetto al decreto del Ministero della Giustizia contenente le modifiche alle regole tecniche, realizzando un provvedimento totalmente nuovo e sostitutivo del precedente.

Per comodità di trattazione prendiamo in considerazione solo le principali novità riguardanti il processo civile telematico, fermo restando che le restanti norme tecniche non modificate dal provvedimento rimarranno in vigore pur essendo cambiati i riferimenti normativi.

In particolare, di maggiore e immediato interesse sono le precisazioni e le modifiche al PCT, che riguardano principalmente:

  1. la dimensione della busta di deposito è stata ampliata sino a 60 Megabyte;
  2. ampliamento motivato anche dalla necessità di consentire l’aumento del tipo di formati dei documenti producibili in giudizio: si potranno produrre ora in via telematica anche file multimediali o video. In particolare, per quanto concerne i file audio si potranno depositare MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif) mentre relativamente ai file video si potranno depositare formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
  3. abbiamo l’esplicita previsione del formato PDF/A che si affianca al normale PDF e la specificazione che deve essere privo di protezione di password. Rimangono ferme le caratteristiche del pdf che deve essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni di copia e incolla, privo di elementi attivi.
  4. anche la procura alle liti deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, firmata digitalmente;
  5. l’attestazione di conformità deve essere fatta sempre con un documento pdf, contenente la sintetica descrizione del documento e il nome del file e va sottoscritta digitalmente;
  6. l’accettazione della busta avverrà automaticamente, salvo controlli preliminari che potrebbero richiedere l’intervento della cancelleria in caso di anomalie bloccanti; pertanto, viene eliminato l’intervento manuale da parte del cancelliere.
  7. potranno essere richieste le notifiche all’UNEP in via telematica (previo adeguamento da parte degli uffici competenti);
  8. la prova della notifica via pec dovrà essere fornita con il deposito di copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna.

Altre interessanti specificazioni per il processo civile riguardano: le Infrastrutture informatiche (art. 3); il Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (art. 4); il Portale dei servizi telematici (art. 5); l’Identificazione informatica (art. 6); il Registro generale degli indirizzi elettronici (art. 7); l’Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici (art. 8).

Il Provvedimento entrerà in vigore il 30 settembre prossimo.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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