21.05.2021 Icon

Azione cautelare: il periculum in mora va provato

La tutela cautelare non può prescindere dall’allegazione e dalla prova del periculum in mora. Esso costituisce elemento essenziale, assieme al fumus boni iuris, il cui difetto conduce al rigetto dell’istanza di sospensione avanzata ai sensi dell’art. 624 c.p.c. in sede di opposizione all’esecuzione.

L’art. 624 c.p.c. prevede la possibilità di sospendere il processo in presenza di un’istanza di parte, qualora ricorrano gravi motivi. Tale sospensione è ritenuta assimilabile a quella prevista dall’art. 615 c.p.c. in tema di efficacia esecutiva del titolo, in quanto entrambe risultano disciplinate e regolate dalla sezione dedicata ai procedimenti cautelari in generale del Codice di procedura civile.

Infatti, è la natura dell’istanza che determina l’instaurazione di un subprocedimento cautelare, il quale deve fondarsi sui tipici presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Tali requisiti sono, dunque, indispensabili ai fini dell’accoglimento delle istanze di sospensione menzionate.

In particolare, anche circa il periculum in mora, si osserva la necessità di una specifica allegazione e prova. Invero, occorre rilevare che tale periculum non può essere implicitamente riconosciuto ma presuppone l’indicazione e la dimostrazione delle possibili e irreparabili conseguenze della mancata emissione del provvedimento cautelare. Tali conseguenze devono essere segnalate da indici validi da cui desumere la consistenza e il carattere del pregiudizio temuto.

Per regola giurisprudenziale la sussistenza del presupposto di irreparabilità è rintracciabile in ipotesi di discussione di posizioni soggettive assolute, ossia riguardanti la sfera personale del soggetto.

È altresì possibile lamentare un pregiudizio pecuniario ovvero economico in sede cautelare, purché esso sia esposto nelle sue concrete ragioni, coincidenti con difficoltà di risarcimento con effetti pregiudizievoli perduranti nel tempo tali da non poter assicurare la reintegrazione della posizione lesa ovvero completa irrisarcibilità.

Non basta, dunque, dedurre in via generica: la mancanza di specifica allegazione e prova, costituendo un vero e proprio onere della parte istante, conduce ad una invalidità dell’azione cautelare e, dunque, al rigetto dell’istanza eventualmente formulata.

Tale ragionamento è stato posto alla base di un recente provvedimento del Tribunale Ordinario di Patti del 04/05/2021, ove il Giudice nel riportarsi alle pregresse linee giurisprudenziali ha statuito che all’allegazione deve seguire il positivo riscontro delle situazioni di fatto integranti il presupposto necessario imposto dal caso di specie.

In conclusione, l’istanza per la sospensione dell’efficacia del precetto, in quanto equiparabile alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, è anch’essa idonea a subire un rigetto se non corredata in termini specifici e adeguatamente provati dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Melissa Rapelli – m.rapelli@lascalaw.com

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