“non è viziato il decreto ex art. 586 c.p.c. che individui i beni trasferiti con dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell’atto di pignoramento e nell’avviso di vendita, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla fisica identità tra i beni trasferiti e quelli oggetto di espropriazione e, quindi, che l’atto non comporti un riferimento a beni ontologicamente differenti”
Questo il principio espresso dalla Cassazione Civile con una recentissima sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione all’esecuzione.
La vicenda trae origine dall’impugnazione del decreto di trasferimento emesso dal Giudice nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, con la quale gli esecutati proponendo opposizione avverso il decreto di trasferimento dell’immobile eccepivano la difformità tra i dati catastali del pignoramento e quelli indicati nell’atto traslativo.
Nel caso di specie, i dati catastali indicati nell’atto di pignoramento e nell’avviso di vendita apparivano, difatti, difformi rispetto a quelli risultanti nel decreto di trasferimento.
Secondo gli opponenti, la suddetta difformità comporterebbe una assoluta incertezza nella corretta identificazione del cespite stesso con conseguente nullità del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.
In primo grado, il giudice di merito riteneva infondata la doglianza degli opponenti, in quanto la difformità tra i dati catastali dei cespiti indicati nell’atto di pignoramento e quelli effettivamente risultanti al momento dell’apposizione del vincolo non avrebbero impedito l’identificazione del cespite, potendosi anzi ricostruire la “storia catastale” riconciliando gli estremi più risalenti con quelli attuali.
Avverso la decisione del Tribunale, gli esecutati proponevano ricorso per Cassazione, riproponendo tra le altre la medesima eccezione appena richiamata.
La Suprema Corte, nel richiamare, ai fini della decisione, precedente giurisprudenza in materia, ha ritenuto che il Giudice dell’esecuzione abbia correttamente trasferito il bene pignorato identificato con dati catastali aggiornati (tale identificazione è stata infatti compiuta conformemente a quanto statuito dalle precedenti decisioni della Cass, Sez. 3, Ordinanza n. 7342 del 07/03/2022, e della Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del 07/11/2013, che hanno sancito l’irrilevanza dell’indicazione, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati).
Tale conclusione, peraltro, non si pone in contrasto con il principio più volte espresso in giurisprudenza che pretende l’identità assoluta tra i cespiti staggiti e quelli alienati.
Ciò che rileva infatti è “la possibilità di identificare il bene trasferito a seguito dell’aggiudicazione e del decreto emesso dal G.E. ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (a prescindere dalle particelle con cui è identificato)”.
Nelle ipotesi sopra descritte, infatti, il decreto di trasferimento non aveva ad oggetto un bene diverso da quello pignorato, bensì il medesimo immobile avente un’identificazione catastale aggiornata rispetto a quella indicata nell’atto di pignoramento.
La Cassazione, pertanto, non accoglieva sotto tale profilo il ricorso proposto dagli opponenti condannandoli a rifondere le spese di giudizio di primo grado.