25.06.2024 Icon

Atto di appello: il raggiungimento dello scopo sana l’inosservanza della forma?

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catania, con la quale quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione svolta dal ricorrente avverso il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure per aver interposto appello con ricorso, invece che con atto di citazione.

La Corte di Cassazione, riformando la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello, ha accolto il ricorso giudicando il medesimo fondato e assorbente ogni altra questione.

Invero, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la “violazione o falsa applicazione degli artt. 359 e 164 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., co. 4, art. 156 c.p.c., co. 3, e art. 159 c.p.c., co. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per non essere stato ritenuto sanato, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 164 co. 2 c.p.c., l’appello proposto con atto notificato il 30.10.2018 ed iscritto a ruolo nel termine di 10 giorni da tale notifica”.

In altre parole, il ricorrente precisava che il proprio atto di appello aveva positivamente raggiunto lo scopo a cui era stato destinato e, pertanto, l’adita Corte d’Appello non avrebbe dovuto pronunciare la dichiarazione di nullità.

A ben vedere, il ricorrente aveva interposto appello con ricorso (anziché con atto di citazione) del 29.10.2018 notificato il giorno successivo, avverso una sentenza del Tribunale di Modica depositata il 2.10.2018; dopo avere iscritto la causa a ruolo l’8.11.2018, in data 23.11.2018 aveva notificato di nuovo alla controparte il ricorso in uno al decreto di fissazione d’udienza.

L’orientamento della Corte di Cassazione, in linea generale, è nel senso che l’inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l’attività successiva all’atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma, entro il termine di impugnazione.

Pertanto, quando la forma di esercizio dell’atto di impugnazione non è conforme a quanto prescritto normativamente, notificando un atto di citazione là dove è previsto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto che si debba notificare un atto di citazione, l’impugnazione è da ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l’ufficio entro il termine prescritto e, nel secondo caso se, al deposito del ricorso segua la notifica dell’atto alla controparte entro il medesimo termine.

Ciò in quanto, quando per l’impugnazione è prescritta la forma della citazione e si usa, invece, quella del ricorso, i contenuti dell’atto sono sostanzialmente identici – come dimostra l’art. 125 c.p.c. – salvo l’indicazione dell’udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte e nel ricorso (fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l’indicazione dell’udienza) è fatta dal giudice con un suo provvedimento. Sicché il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione sia avvenuta nel termine previsto per l’impugnazione.

Detto orientamento, dopo essere stato fissato dalle Sezioni Unite n.n. 21675 del 2013 e 22848 del 2013, era stato ribadito da Cass., SS.UU., n. 2907/2014 e Cass. SS.UU. n. 28575/2018.

Nell’ipotesi in specie, come precisato dalla Suprema Corte, «l’attività prescritta per impugnare, ovvero la notificazione della citazione, risulta compiuta in forma equivalente al tempo della notifica del ricorso e rende tempestiva l’impugnazione in quanto effettuata nel rispetto del requisito temporale, attraverso le formalità indicate per la “presa di contatto con la controparte”». La Corte d’appello ha, pertanto, errato nel considerare rilevante, ai fini dell’impugnazione, la successiva notifica del provvedimento di fissazione della udienza indicata dal Presidente, in luogo della notifica del ricorso, avvenuta comunque nei termini prescritti per l’impugnazione.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ed in aderenza al consolidato orientamento già espresso, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, chiamata a decidere in base al principio di diritto sopra affermato ed in ordine alle spese.

Autore Michele Cicero

Trainee

Milano

m.cicero@lascalaw.com

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