“La mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest’ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l’acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi”.”
Questo è quanto affermato dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la recente ordinanza pubblicata in data 22 ottobre 2024.
La vicenda trae origine dall’impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, la quale ha dichiarato improcedibile il giudizio di appello ai sensi dell’art. 347 c.p.c.
L’organo giudicante ha ritenuto improcedibile il giudizio, in quanto l’appellante non aveva depositato in atti il fascicolo relativo al primo grado e neppure la sentenza impugnata; da ciò, a parere della Corte, derivava l’impossibilità di decidere nel merito la causa.
I Giudici di legittimità, nel cassare la sentenza impugnata, hanno rilevato che la Corte d’Appello ha posto a sostegno della propria decisione un orientamento giurisprudenziale ormai superato, dando atto che l’art. 348 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), non prevede più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza del mancato deposito in giudizio del fascicolo di parte nonché della sentenza impugnata.
L’organo giudicante ha, altresì, evidenziato che la Corte si è limitata all’aspetto formale della questione, nulla dicendo “circa la possibilità di decidere comunque la causa solamente sulla base della documentazione a sua disposizione”.
In conclusione, la Suprema Corte, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, ribadendo in tal modo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il mancato deposito del fascicolo di parte e, precisamente, della sentenza impugnata, non costituisce motivo di improcedibilità dell’appello ex art. 347 c.p.c., ben potendo i giudici decidere la causa sulla base della diversa documentazione di cui dispongono.