14.03.2025 Icon

6° Pillola – “Correttivo” Cartabia: le ulteriori modifiche ai giudizi e al monitorio

Cari lettori,

siamo giunti all’ultimo dei nostri appuntamenti settimanali dedicati all’approfondimento sulle novità introdotte dal Decreto Correttivo Cartabia (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).  Il nostro viaggio tra le modifiche introdotte dal Correttivo si conclude con l’analisi di alcuni degli ulteriori interventi più rilevanti adottati dal legislatore.

  1. Il decreto ingiuntivo: la prova scritta

Le modifiche apportate dal Correttivo in tema di monitorio mirano a semplificare il processo di decreto ingiuntivo, favorendo il creditore con una gestione più snella della documentazione necessaria per l’emissione del decreto.

In particolare, le modifiche apportate all’art. 634 del c.p.c. riguardano due aspetti principali:

  1. Eliminazione dell’obbligo di bollatura e vidimazione delle scritture contabili: secondo la nuova formulazione dell’art. 634 c.p.c., è sufficiente che le scritture contabili siano correttamente tenute, anche tramite strumenti informatici, rispettando le normative di legge. Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di “dematerializzazione” delle scritture contabili.
  2. Valore probatorio delle fatture elettroniche: Il nuovo comma 2 dell’art. 634 c.p.c. stabilisce che le fatture elettroniche, inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), abbiano pieno valore probatorio per l’emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al Correttivo “il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici immodificabili che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici bensì duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali”.

 L’intervento del Correttivo ha sanato il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto. Infatti, alcuni tribunali ritenevano che la fattura elettronica, pur essendo autentica, non fosse sufficiente per l’emissione del decreto ingiuntivo, in quanto mancavano le scritture contabili previste dall’art. 634 comma 2 c.p.c. che garantivano l’affidabilità del soggetto coinvolto. Al contrario, altri tribunali avevano già accettato le fatture elettroniche come prova valida per l’emissione del decreto ingiuntivo, in quanto essendo duplicati informatici identici agli originali, rispettavano i requisiti legali. Inoltre, essendo i soggetti obbligati a emettere fatture elettroniche esonerati dall’obbligo di registrarle nei registri fiscali, si riteneva superata la necessità delle scritture contabili tradizionali richieste dall’art. 634, comma 2, c.p.c. Con la recente modifica, ogni incertezza è stata eliminata, ed è stato chiarito che gli imprenditori e i professionisti possono ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo semplicemente producendo le fatture elettroniche in formato “xml”, corredate dalle ricevute di trasmissione allo SDI.

  • Il Giudice di Pace

Le modifiche apportate dal Correttivo al procedimento innanzi al Giudice di Pace sono finalizzate a chiarire meglio il legame tra il rito semplificato, oramai l’unico applicabile, e le disposizioni relative alla semplificazione e all’oralità del procedimento, come previsto dinanzi al giudice onorario.

In particolare, gli interventi correttivi hanno interessato i seguenti articoli:

  1. l’art. 318 c.p.c. al quale al secondo comma viene aggiunto un ulteriore periodo. Viene infatti previsto che, nel decreto di fissazione udienza, il giudice di pace includa i seguenti avvertimenti per il convenuto: i) che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281-undecies, terzo e quarto comma; ii) che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro; iii) che la parte, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In questo modo, il decreto del Giudice di pace diventa più articolato, includendo anche alcuni degli avvisi propri sinora contenuti nell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, la domanda che si è posta all’indomani dell’entrata in vigore del Correttivo, è se a questo punto, il ricorrente possa omettere di includere l’avviso nel ricorso presentato al Giudice di pace, dato che il medesimo avviso sarà contenuto nel decreto emesso dal giudice.
  2. l’art. 319 c.p.c. elimina l’obbligo per l’attore di depositare, al momento della costituzione, la prova della notifica e il decreto di comparizione. Questa modifica è particolarmente utile, poiché risolve un dubbio emerso in precedenza, ovvero come può il ricorrente costituirsi, depositando il decreto e la relata di notifica, se questi atti vengono emessi solo dopo la costituzione e il provvedimento del Giudice di pace? Inizialmente, si erano ipotizzate varie soluzioni, arrivando a suggerire che fosse sufficiente depositare telematicamente il ricorso per ottenere il provvedimento, senza allegare documenti, per poi provvedere a tale deposito successivamente, al momento della costituzione. Ora, con la nuova normativa, è chiaro che la costituzione in giudizio avviene contestualmente all’iscrizione a ruolo.
  3. l’art. 321 c.p.c. confermando il rinvio all’art. 281-sexies per la fase di decisione, stabilisce che la sentenza, qualora non venga letta in udienza, può essere depositata nei quindici giorni successivi, superando di fatto il sistema precedentemente previsto, che obbligava alla lettura in udienza del dispositivo e della sentenza.
  4. Giudizio di Appello: forma e motivazione dell’atto

Gli interventi del Correttivo al giudizio di appellomirano a chiarire e semplificarne la disciplina, rendendo meno formale la sua redazione, bilanciando l’esigenza di precisione con una maggiore flessibilità. L’intervento ha risposto alle perplessità derivanti dalla riforma del Cartabia, rendendo la normativa più applicabile e meno onerosa dal punto di vista burocratico ed infine ha precisato i poteri e il ruolo della figura del giudice istruttore reintrodotta dalla Riforma Cartabia.

In particolare, il legislatore è intervenuto sui seguenti punti:

a)motivi dell’appello: l’art. 342 c.p.c. ha subito un intervento significativo riguardo alla chiarezza, sinteticità e specificità dell’atto di appello. Il correttivo ha chiarito che il mancato rispetto di tali requisiti non comporta l’inammissibilità automatica dell’appello, ma l’eventuale censura del giudice sul punto avviene esclusivamente ai fini delle spese processuali. Inoltre, il correttivo ha eliminato l’obbligo di trascrivere integralmente il capo di sentenza impugnato, integrando tale indicazione nel corpo dell’atto di appello, e ha ridefinito i requisiti di specificità per ciascun motivo d’impugnazione;

b) decadenza e improcedibilità: l’art. 348 c.p.c è stato oggetto di modifiche in ordine alla dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice istruttore. A seguito dell’introduzione di tale figura, il correttivo ha chiarito che l’istruttore, nominato ai sensi dell’art. 349 bis, ha il potere di dichiarare l’improcedibilità senza necessità di rimandare gli atti al collegio;

c) inibitoria e sospensione dell’esecuzione: gli artt. 350 e 351 c.p.c. sono stati modificati conferendo al giudice istruttore il potere di decidere autonomamente sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, senza necessità di coinvolgere il collegio, se questo è stato nominato ai sensi dell’art. 349 bis c.p.c. Ciò consente una maggiore efficienza e una gestione più rapida delle istanze in appello, allineandosi con l’obiettivo generale di snellire il processo civile.

  • Giudizio in Cassazione: nuova procura speciale

In ordine alla disciplina prevista per il giudizio in Cassazione, tra gli interventi più rilevanti del Correttivo si annovera quello sull’art 380 bis c.p.c., la cui applicazione aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi, all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

L’obiettivo principale degli interventi della Riforma Cartabia per il procedimento in Cassazione è stato quello di modernizzare ed efficientare ilsistema, anche tramite il rafforzamento del procedimento di definizione accelerata, disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c.

L’art. 380 bis c.p.c. aveva, infatti, affinato lo strumento deflattivo del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione, prevedendo che nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, venisse comunicata alle parti una proposta di definizione accelerata del giudizio. Il ricorrente aveva, a questo punto, quaranta giorni per opporsi alla proposta e, “munito di una nuova procura speciale”, poteva depositare un’istanza con cui chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intendeva rinunciato.

Non pochi dubbi interpretativi aveva suscitato l’introduzione della locuzione “munito di una nuova procura speciale”, soprattutto ci si era chiesti se il difensore potesse autenticare la sottoscrizione di tale procura o se fosse sempre necessario munirsi di procura notarile.

Il dubbio derivava, in particolare, dal fatto che l’art. 83 c.p.c. non include l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. tra gli atti in calce o a margine dei quali il difensore può autenticare la sottoscrizione della parte in relazione alla procura difensiva, portando parte della dottrina a ritenere necessario il rilascio di una procura notarile.

Sul punto vari sono stati gli interventi anche giurisprudenziali volti a escludere che sia richiesta, sempre e necessariamente, una procura notarile a tal fine, anche sulla base di un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della disposizione, interventi che però non avevano mai del tutto convinto gli operatori del diritto.

Il legislatore ha, allora, approfittato del Correttivo per intervenire sul punto, e riportandosi a quanto contenuto nella legge delega della Riforma Cartabia, ha eliminato dal comma 2 ogni riferimento alla necessità di una “nuova procura speciale”. Pertanto, il difensore non dovrà più fornire una nuova procura per richiedere alla Corte di Cassazione la decisione sul ricorso, quando la proposta di definizione del giudizio riguarda ipotesi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

  • Conclusioni

Alla fine di questo excursus sugli interventi del Decreto Correttivo Cartabia, possiamo concludere che il successo di questa riforma dipenderà dalla sua corretta attuazione, dalla capacità di bilanciare la necessaria sinteticità nei procedimenti con una tutela adeguata dei diritti delle parti, e dalla gestione della transizione verso un sistema sempre più digitalizzato. Da un lato, le modifiche hanno sicuramente contribuito a chiarire alcuni dei dubbi interpretativi sorti dopo la Riforma Cartabia, ma dall’altro continuano a emergere diverse problematiche, legate a potenziali difficoltà nell’applicazione delle nuove norme, al rischio di compromettere i diritti delle parti e all’efficienza complessiva del sistema giuridico.

I prossimi mesi saranno cruciali per capire se si renderà necessario un nuovo intervento correttivo da parte del legislatore.

Autore Arianna Antonella Corsaro

Managing Associate

Milano

a.corsaro@lascalaw.com

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