07.03.2025 Icon

5° Pillola – “Correttivo” Cartabia: alcune modifiche al processo esecutivo

Cari lettori,

proseguiamo l’approfondimento settimanale sulle novità introdotte dal decreto correttivo Cartabia, analizzando, in questo quinto appuntamento, le modifiche più significative apportate alla disciplina del processo esecutivo immobiliare.

Come è noto, la Riforma Cartabia è intervenuta su alcune fasi del processo esecutivo eliminando alcuni aspetti non più in linea con il procedimento attuale. Ricordiamo, infatti, che fra le modifiche è stata eliminata la formula esecutiva, ridotto il termine per il deposito della certificazione ventennale ex art 567 c.p.c. e anticipato il relativo dies a quo, modificata la disciplina della custodia degli immobili pignorati nonché della delega delle operazioni di vendita.

A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della Riforma, il legislatore ha apportato alcuni correttivi al processo esecutivo, a partire dall’atto di precetto che deve contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, qualora sottoscritto dalla parte personalmente, anche la dichiarazione di elezione di domicilio “nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale”.

Seppur condivisibile l’intento del legislatore di adattare la norma alle regole sul domicilio digitale, le modifiche hanno generato consistenti dubbi interpretativi, poiché nella prassi accade sempre più spesso che il creditore promuova contestualmente una pluralità di azioni esecutive (ad esempio una procedura immobiliare e un’esecuzione presso terzi) anche su fori differenti. In tale ultima ipotesi, gli operatori del settore si sono chiesti quale dei due Tribunali competenti debba essere indicato nell’atto di precetto, atteso che la norma non specifica se il creditore sia tenuto a indicare tutti i giudici competenti o se sia sufficiente l’indicazione del foro relativo alla prima esecuzione.

Non essendo ancora trascorso un lasso di tempo considerevole dall’entrata in vigore del decreto correttivo, al momento non si registra alcuna prassi consolidata.

Sempre nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo esecutivo, rientra anche il novellato testo dell’art. 557 c.p.c. che disciplina la modalità di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare.

Secondo la relazione illustrativa, il correttivo avrebbe dovuto portare a un coordinamento finalizzato ad epurare i riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, incombente che (ricordiamo) è stato eliminato dalla procedura.

Tuttavia, il correttivo ha generato diverse incertezze nella sua applicazione pratica.

Il legislatore, infatti, nel modificare il secondo comma dell’art. 557 c.p.c., ha sì eliminato qualsiasi riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, ma al contempo ha disposto la “lapidaria sanzione” della sopravvenuta inefficacia del pignoramento in ipotesi di mancato deposito della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla consegna del pignoramento da parte degli ufficiali giudiziari.

Come ricorderete, il testo previgente dell’art. 557 c.p.c. prevedeva che entro il termine di 15 giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento, il creditore procedesse al deposito della nota di iscrizione a ruolo unitamente al titolo, al precetto, al pignoramento nonché alla nota di trascrizione. Tuttavia, il terzo comma del medesimo articolo comminava la sanzione dell’inefficacia del pignoramento soltanto nell’ipotesi di mancato o ritardato deposito all’atto dell’iscrizione a ruolo del titolo, dell’atto di precetto, del pignoramento ma non anche della nota di trascrizione.

Dunque, alla rigidità del secondo comma, che prevedeva il deposito della nota di trascrizione entro un termine stringente, si contrapponeva il dettato letterale del terzo comma che non contemplava tra le cause di inefficacia del pignoramento l’omesso deposito della nota di trascrizione.

Inoltre, se una tale rigidità appariva giustificata nell’ipotesi di trascrizione richiesta dall’ufficiale giudiziario, non pochi problemi sollevava, invece, l’ipotesi in cui alla richiesta di trascrizione provvedeva direttamente il creditore ai sensi dell’art. 555 c.p.c.. Nella prassi, infatti, era (ed è tuttora) alquanto difficile disporre del duplicato della nota di trascrizione entro il termine di quindici giorni dalla restituzione del pignoramento ad opera dell’ufficiale giudiziario.

Siffatte considerazioni avevano, pertanto, portato la giurisprudenza maggioritaria a valorizzare il contenuto letterale del terzo comma dell’art. 557 c.p.c. e a preferire la tesi della non necessità del tempestivo deposito della nota di trascrizione, ai fini della efficacia del pignoramento.

Con il decreto Correttivo, però, la disposizione di cui sopra è stata eliminata, con la conseguenza che il mancato o ritardato deposito della nota di trascrizione comporta la sanzione dell’inefficacia dell‘atto di pignoramento.

Quindi, come risolvere il tema della sanzione dell’inefficacia dell’atto di pignoramento in tutti quei casi, peraltro sempre più frequenti, in cui la conservatoria restituisce al creditore richiedente la nota di trascrizione in un momento successivo al termine dei 15 giorni previsti per l’iscrizione a ruolo?

La poca chiarezza del legislatore ha comportato sin dall’entrata in vigore del decreto correttivo una zona d’ombra con il conseguente proliferare nei Tribunali italiani di istanze di proroga del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte dei creditori.

Allo stato attuale non c’è uniformità sul tema. Alcuni Tribunali hanno ritenuto di accogliere l’istanza concedendo ulteriore termine al creditore per il deposito della nota di trascrizione, altri, invece, hanno statuito il “non luogo a provvedere”, in quanto la natura perentoria dei quindici giorni troverebbe applicazione soltanto nel caso in cui il creditore pignorante procede alla trascrizione del pignoramento tramite ufficiale giudiziario e non quando il creditore provvede direttamente.

In attesa che in giurisprudenza si consolidi una prassi condivisa, una possibile soluzione interpretativa è quella di valorizzare il richiamo previsto nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 557 c.p.c all’art. 555 c.p.c.., con la conseguenza che, nel caso di trascrizione richiesta dal creditore procedente, l’unico onere che incombe sullo stesso è quello di provvedere al deposito della nota non “appena restituitagli dal conservatore”.

Autore Jessica Cammarano

Managing Associate

Milano

j.cammarano@lascalaw.com

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