Cari lettori,
proseguiamo con la nostra analisi delle principali modifiche introdotte a livello processuale dal Decreto Correttivo Cartabia (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164).
Con la presente “pillola”, esamineremo in particolare la disciplina delle notifiche a mezzo pec, sulle quali, la riforma Cartabia prima e il Decreto Correttivo dopo, sono intervenuti con grande efficacia.
Ed infatti, già con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia) si è data una importante accelerata all’utilizzo delle notifiche a mezzo pec nel nostro ordinamento che sono così diventate, in primis per gli avvocati, lo strumento notificatorio di elezione.
A seguito dell’introduzione dell’art. 3 ter della L. n. 53/1994, i legali devono, infatti, notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo Posta Elettronica Certificata o Servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
- È un soggetto tenuto per legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti e imprese);
- pur non essendo obbligato, abbia eletto “domicilio digitale” (presso l’INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese).
Il Decreto Correttivo, pertanto, si inserisce in un panorama già ampiamente “svecchiato” rispetto al sistema previgente, in cui, come vedremo, lo strumento cartaceo è relegato ad essere utilizzato solo in via subordinata, qualora non sia possibile procedere in via digitale.
Ed infatti, alla modalità standard per la notifica da parte degli avvocati, così come sopra indicata, l’art. 149 bis c.p.c. equipara anche quella svolta dagli Ufficiali Giudiziari, i quali, a seguito delle modifiche apportate al secondo comma dal Correttivo, potranno notificare non soltanto le copie informatiche degli atti sottoscritti con firma digitale, ma anche i duplicati informatici degli stessi.
È importante osservare, sul punto, che lo stesso art. 149 bis c.p.c., nella sua attuale formulazione, esplicita la scissione del momento perfezionatario della notifica a mezzo pec per notificante e destinatario: per il primo, si perfeziona nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario; per il secondo, invece, quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica.
La nuova formulazione della norma da ultimo citata ha, inoltre, il pregio di normare cosa accade nel caso in cui non sia possibile giungere al perfezionamento della notifica, distinguendo tra cause imputabili al destinatario e cause a lui non imputabili.
In quest’ultimo caso, la notifica andrà eseguita con le forme cartacee, senza che ciò comporti un particolare onere/aggravio per il ricevente.
Al contrario, in caso di esito negativo della notifica per causa imputabili a quest’ultimo, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare (unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per il relativo inserimento) in un’apposita area riservata del portale dei servizi telematici (PST), collegata al codice fiscale del destinatario e a lui accessibile. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
Viene, quindi, prevista quella che potremmo definire come una sorta di compiuta giacenza delle notifiche a mezzo pec, per la quale, al deposito presso l’Ufficio postale o la Casa Comunale, si sostituisce quello presso l’Area Web del PST attiva del 26 novembre 2024.
Pressocché analoga formulazione è stata inserita dal legislatore del Correttivo anche all’art. 3 ter L. 53/1994 sulla notifica in proprio degli atti da parte degli avvocati.
Nel caso in cui, infatti, la notifica a mezzo pec non si sia perfezionata per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nell’area Web del PST, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per il relativo inserimento.
Qualora, invece, la notificazione non possa essere eseguita o non abbia avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e ss. c.p.c.. A tal fine, l’avvocato deve dichiarare che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione con tale modalità non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per una causa (specificamente indicata) non imputabile al destinatario.
Da ultimo, visti i notevoli profili di analogia, evidenziamo che l’ultimo Decreto Correttivo ha voluto modificare anche le modalità di invio delle comunicazioni di cancelleria, apportando importanti innovazioni all’art. 136 c.p.c.
Ed infatti, in base alla riscrittura di tale norma, questi avvisi sono effettuati dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale eletto, ma, salvo che la legge disponga diversamente:
- quando non possono essere eseguiti o non hanno esito positivo per causa non imputabile al destinatario, sono trasmessi all’ufficiale giudiziario per la notifica;
- se non possono essere eseguiti o non hanno esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere li esegue mediante inserimento dell’atto nell’Area Web del portale PCT del Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’art. 149 bis c.p.c.
Sulla base di tutto quanto esposto, è evidente che la “lotta all’analogico” che il legislatore della riforma si prefiggeva sin da subito come obiettivo, è stata ulteriormente rafforzata con il Decreto Correttivo, in primo luogo, con l’attribuzione di importanza preminente alle notifiche e comunicazioni a mezzo pec. Non si può, tuttavia, tralasciare neppure l’eliminazione in diverse norme dei riferimenti ai depositi cartacei in cancelleria, al fax o al fascicolo d’ufficio, in favore del più attuale “fascicolo elettronico”.
Il Legislatore si è, invece, lasciato sfuggire l’occasione di attribuire carattere telematico alle notifiche presso la cancelleria, ad esempio, sostituendole con lo strumento del deposito nel fascicolo elettronico, oppure prevedendo la possibilità della notifica a mezzo pec anche ai vari uffici giudiziari, come da prassi che, per la verità, si registra con sempre maggiore diffusione nel panorama dei Fori italiani.