04.02.2025 Icon

1° Pillola – “Correttivo” Cartabia: l’udienza a trattazione scritta

Cari lettori,

a qualche mese dall’entrata in vigore del decreto correttivo Cartabia, riprendiamo la pubblicazione delle nostre Pillole dedicate alla riforma del processo civile (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164). Insieme approfondiremo le principali “correzioni” al Codice di procedura civile e analizzeremo i punti di forza e le criticità in questa prima fase di applicazione.

In particolare, la nostra analisi partirà dalle modifiche che il decreto correttivo ha apportato alla disciplina dell’udienza cartolare e dunque dall’esame della norma di cui all’articolo 127 ter c.p.c..

Come noto, nel periodo dell’emergenza pandemica, con l’intento di limitare gli assembramenti negli uffici giudiziari, è stata attribuita al giudice la possibilità di sostituire le udienze con lo scambio di note scritte (c.d. “trattazione scritta”). In seguito, con la riforma Cartabia, questa modalità è stata inserita nel testo del Codice di procedura civile.

La riforma ha disciplinato la possibilità di applicare la modalità “trattazione scritta”, in luogo della udienza vera e propria, nei soli casi in cui non è prevista la partecipazione personale delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice, con il limite, inoltre, di poter dedurre solo istanze e conclusioni.

È stata altresì prevista, la possibilità di accedere alla modalità scritta, ove ricorrono i casi di cui sopra, anche su richiesta congiunta delle parti.

Sin dall’entrata in vigore della riforma Cartabia sono emersi dubbi interpretativi sull’ambito di operatività dell’udienza cartolare. In particolare, era incerto se effettivamente la trattazione scritta era applicabile all’udienza di discussione orale oltre alla compatibilità con il rito del lavoro e, in generale, con le udienze che richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un’interlocuzione con il giudice.

Con il decreto correttivo, il legislatore ha cercato di dissipare tali dubbi apportando alcune integrazioni all’art. 127 ter c.p.c. In particolare, al primo comma, è previsto che l’udienza non può essere sostituita nei casi in cui la presenza delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto da un lato incentivare l’utilizzo della modalità cartolare in tutti quei casi in cui la trattazione della causa in presenza non comporta una concreta utilità alla vicenda processuale e, dall’altro, chiarire che l’udienza in presenza è insostituibile nell’ipotesi in cui l’effettiva interlocuzione tra le parti e il giudice è necessaria alla formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, all’esercizio del diritto di difesa o alla conciliazione della lite.

Modifiche importanti sono state inoltre apportate anche al secondo comma dell’art. 127 ter c.p.c.. Il decreto ha stabilito che l’udienza pubblica disciplinata ai sensi dell’art 128 c.p.c. non può essere sostituita dalle note scritte a fronte dell’opposizione anche soltanto di una delle parti.

In altri termini, è sufficiente l’opposizione di una sola e non anche di tutte le parti affinché il giudice revochi il provvedimento di trattazione scritta e disponga la celebrazione della udienza pubblica. L’intento del legislatore è quello di contemperare l’esigenza organizzativa dell’ufficio giudiziario di convertire l’udienza in presenza a trattazione scritta, con la tutela del diritto di difesa della parte che, anche unilateralmente, può domandare il ripristino della pubblica udienza.

Anche il terzo comma dell’art. 127 ter c.p.c. è stato oggetto di integrazione ad opera del decreto correttivo e ciò, al fine di risolvere in via definitiva il dubbio che è sorto circa l’esclusione dall’ambito applicativo della norma in commento delle udienze di discussione orale, come ad esempio, quella prevista all’art. 281 sexies.

L’inconciliabilità pratica delle note scritte con l’udienza di discussione orale deriva proprio dal dettato dell’art. 127 ter c.p.c., che sembrerebbe ostare alla possibilità di dare lettura del dispositivo nella medesima “udienza”.

Come noto la normativa prevede che il giudice, nell’emettere il provvedimento di sostituzione dell’udienza, assegna alle parti almeno quindici giorni per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Decorso detto termine, il giudice provvede entro i trenta giorni successivi, che decorrono dalla scadenza del termine assegnato alle parti. Il termine, tuttavia, deve coincidere con un giorno di udienza tabellare ex art. 80 disp. att. c.p.c.

Ciò comporta che il giorno di scadenza del termine assegnato alle parti è proprio quello dell’udienza, con la conseguenza che il giudice può emettere provvedimenti solo dal giorno successivo alla scadenza di detto termine, quando inizia a decorrere il periodo di trenta giorni

Ecco che il decreto correttivo, con l’intento di superare l’impasse, introduce un ulteriore periodo chiarificatore al terzo comma dell’art 127 ter c.p.c. prevedendo che: “il provvedimento può essere depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine ed essere considerato come letto in udienza”, con conseguente applicabilità della disciplina della trattazione scritta anche alle udienze di discussione orale.

Autore Jessica Cammarano

Managing Associate

Milano

j.cammarano@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Processuale Civile ?

Contattaci subito