Il provvedimento giudiziale emesso contro il de cuius costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’erede del debitore originario, laddove il giudizio nel quale è reso sia stato riassunto dagli eredi collettivamente ed impersonalmente.
Allo stesso modo, è valido l’atto di precetto notificato agli eredi del debitore originario, contestualmente al titolo esecutivo, purché si intimi il pagamento pro quota ereditaria del credito vantato.
Questo è il recentissimo principio espresso dal Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 79 del 28 marzo 2024 ha confermato parzialmente la validità di un atto di precetto, notificato all’erede del debitore originario, contestualmente al titolo.
La vicenda trae origine da un giudizio, interrotto per la morte del convenuto originario, poi riassunto collettivamente ed impersonalmente dagli eredi di quest’ultimo, all’esito del quale veniva emessa una sentenza di condanna nei confronti del convenuto deceduto.
Gli attori vincitori, in virtù di detto titolo, notificavano la sentenza, unitamente all’atto di precetto, agli eredi del convenuto originario, intimando l’intero pagamento della somma di denaro liquidata in dispositivo.
Avverso l’atto di precetto, un erede del de cuius proponeva opposizione, contestando la nullità della sentenza resa nei confronti di un soggetto ormai deceduto, nonché il quantum dell’atto di precetto per assenza, da parte dei creditori, dell’individuazione pro quota dei singoli eredi.
Si costituivano in giudizio i creditori, evidenziando che, a seguito dell’interruzione del processo, questo era stato riassunto proprio dagli eredi e che la sentenza emessa all’esito del giudizio nei confronti del de cuius sarebbe stata valida ed efficace, proprio in virtù della riassunzione effettuata.
Quanto alla validità dell’atto di precetto, i creditori evidenziavano che, avendo l’erede opponente accettato tacitamente l’eredità del de cuius, per essere stato in possesso dei beni ereditari senza aver rinunciato o redatto l’inventario, ai sensi dell’art. 477 c.c. lo stesso sarebbe stato il legittimo destinatario dell’intimazione di pagamento.
Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sulla controversia, ha richiamato un principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 15995/2022), rilevando che, essendo stato il giudizio interrotto per la morte dell’originario convenuto e riassunto nei confronti dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, la notificazione dell’atto riassuntivo, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius, senza procedere all’individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote.
Ciò implica che, laddove gli eredi non siano stati specificamente individuati, la sentenza andrà pronunciata nei confronti della parte defunta, e successivamente il titolo così formato potrà essere utilizzato contro gli eredi ai sensi dell’art. 477 cpc.
La ratio, posta alla base del ragionamento del Tribunale, deve individuarsi nella circostanza che l’art. 477 cpc prevede che lo stesso precetto, entro un anno dalla morte della parte, possa essere notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto (e solo il pignoramento, primo atto esecutivo, va notificato agli eredi singolarmente), per cui non avrebbe senso che la sentenza, una volta riassunta la causa nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, debba individuare singolarmente i successori.
Con riferimento, poi, alla validità dell’atto di precetto, il Tribunale di Napoli ha evidenziato che è certamente legittima l’intimazione di pagamento nei confronti dell’erede del debitore originario, atteso che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., lo stesso risponderà anche dei debiti ereditari per effetto dell’accettazione dell’eredità del de cuius.
Tuttavia, continua il Tribunale di Napoli, mediante la lettura del combinato disposto degli artt. 752 c.c. e 1317 c.c., la richiesta di pagamento di una somma di denaro costituisce un’obbligazione pecuniaria che è divisibile e non solidale tra coeredi.
La divisibilità dell’obbligazione pecuniaria comporta che il creditore non potrà richiedere il pagamento dell’intera somma di denaro al singolo erede, non essendoci vincolo di solidarietà con gli altri coeredi, dovendosi limitare ad intimare il pagamento solo per la quota ereditaria ad esso spettante.
Concludendo, quindi, il Tribunale di Napoli, non ritenendo fondate le doglianze dell’opponente, ha rigettato l’opposizione promossa, confermando la validità del titolo esecutivo e del precetto notificato e riducendo solo nel quantum pro quota l’importo originariamente precettato.