Nelle società di persone, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l’unico socio accomandatario, determina esclusivamente una modificazione dell’atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Arezzo con l’ordinanza in commento.
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare incardinata innanzi al Tribunale di Arezzo avente come debitrice esecutata una società in accomandita semplice.
Nell’ambito del giudizio esecutivo, l’esecutata depositava opposizione all’esecuzione con conseguente istanza di sospensione dell’esecuzione.
In particolare l’opponente, pur dichiarandosi l’effettiva titolare dei beni staggiti, lamentava che la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare e dell’atto di precetto prima, fosse nulla in quanto effettuata nei confronti di un soggetto diverso, e ciò in ragione del fatto che la società aveva mutato la denominazione sociale a seguito della sostituzione del socio accomandatario.
A sostegno dell’eccezione formulata, l’esecutata depositava la visura storica della società dalla quale si evinceva che, rispetto alla data di stipula del titolo azionato, era mutata la ragione sociale, in quanto nella stessa era stato inserito il nominativo del nuovo socio accomandatario.
La creditrice opposta depositava memoria difensiva eccependo la validità della notifica dell’atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento, in quanto le rispettive notifiche erano state effettuate presso la sede legale della società che aveva mantenuto anche il medesimo codice fiscale.
Investito della questione, il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato che la società esecutata, pur avendo modificato la denominazione sociale per mutamento del socio accomandatario, è rimasta integra nella sua preesistente individualità, come dimostrato dal fatto che la sede legale, dove peraltro erano state effettuate tutte le notifiche, non è mutata.
In particolare, il Giudicante ha precisato che secondo la costante giurisprudenza sul punto, nelle società di persone il mutamento della ragione sociale a seguito del cambiamento del socio, nella specie il socio accomandatario, comporta un aggiornamento dell’atto costitutivo, ma non il mutamento della società in un soggetto diverso, in quanto la società non si estingue e non ne sorge una nuova.
Applicando il principio esposto al caso di specie, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto pienamente valida la notifica degli atti di precetto e di pignoramento avvenuta presso la sede sociale della società e, conseguentemente, ha rigettato l’opposizione e la pedissequa istanza di sospensione della procedura esecutiva.