Con un’interessante ordinanza, Il Tribunale di Tivoli, in sede collegiale, ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto dal debitore esecutato, per omessa introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio di quaranta giorni, concesso dal GE nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione.
Nel caso in esame, il debitore esecutato ha proposto reclamo cautelare avverso l’ordinanza emessa dal GE, in sede di giudizio di opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., con cui è stata rigettatal’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’esecutato-reclamante, ai sensi dell’art. 624 c.p.c..
Il Collegio, ritenendo fondate le contestazioni della creditrice reclamata, ha constatato il venir meno dell’interesse del reclamante all’ottenimento di una pronuncia di segno contrario a quella del provvedimento impugnato, in quanto la mancata instaurazione del giudizio di merito, nel termine perentorio assegnato dal GE, ha determinato l’estinzione dell’opposizione nell’ambito della quale il provvedimento cautelare impugnato è stato emesso.
Pertanto, il Collegio ha rilevato che “l’esigenza cautelare, volta in sostanza ad ottenere un’anticipazione degli effetti che si conseguirebbero con l’accoglimento della spiegata opposizione, si è sostanzialmente consumata con l’estinzione del procedimento di opposizione”.
Il Tribunale ha inoltre specificato – aderendo all’orientamento della precedente Giurisprudenza di merito (Tribunale di Pavia, Ordinanza del 28 settembre 2018; Tribunale di Brindisi, Ordinanza del 4 dicembre 2012) – che il nesso di stretta strumentalità tra la fase cautelare ed il giudizio di merito sull’opposizione non sussiste nel caso opposto di accoglimento dell’istanza di sospensione.
Difatti, come argomentato dal Collegio, è solo in questa ipotesi che l’art. 624, terzo comma, c.p.c. prevede – quale conseguenza della mancata coltivazione del giudizio di merito – non la caducazione del provvedimento cautelare ma l’estinzione dell’esecuzione, con conseguente ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di estinzione.
Alla luce di quanto esposto, non essendo mai stato introdotto il giudizio di merito, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del reclamo.