Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo, decorre dall’adozione del provvedimento stesso, ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca, e non dall’emissione del decreto di trasferimento.
Infatti, non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società esecutata avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi, resa dal giudice di primo grado.
A fondamento dell’opposizione proposta dopo l’emissione del decreto di trasferimento, la società esecutata deduceva che il saldo prezzo era stato versato dall’aggiudicataria dopo la scadenza del termine originario, illegittimamente prorogato dal giudice dell’esecuzione su istanza dell’offerente.
Il giudice di merito, dopo aver qualificato l’opposizione proposta come impugnazione del decreto di trasferimento, rigettava la domanda dell’opponente ritenendola tardiva, in quanto rilevava che non era stato preventivamente impugnato il provvedimento di proroga del termine per il versamento del saldo prezzo.
Avverso tale sentenza, l’opponente proponeva ricorso in Cassazione.
In particolare, la ricorrente deduceva che il Giudice di merito avesse errato nel non ritenere proponibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dell’immobile, richiamando in suo favore un orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sarebbe autonomamente impugnabile il provvedimento di proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, in quanto l’opposizione avverso il decreto di trasferimento è da ritenersi tardiva in difetto di tempestiva impugnazione dell’illegittimo provvedimento di proroga del termine, che assurge ad atto presupposto.
Infatti, a fronte di un atto esecutivo nullo, chiunque intenda dolersene deve impugnarlo a pena di decadenza, nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c.; in mancanza sarà inefficace l’impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità.
Tale principio è derogabile nella sola ipotesi in cui la parte interessata dimostri di aver incolpevolmente ignorato l’esistenza dell’atto presupposto nullo e, solo in tal caso, le sarà consentito impugnare il primo atto susseguente viziato del quale abbia avuto notizia.
A parere della Corte risulta, dunque, superato l’orientamento invocato dal ricorrente, secondo il quale sarebbe da escludersi l’autonoma opponibilità del provvedimento di proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione, con conseguente rigetto del ricorso in Cassazione.