11.02.2025 Icon

Procura speciale per ricorso in Cassazione: quando è valida?

“La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata”.

Questo quanto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza in commento, con la quale è stato confermato un orientamento già consolidato dal 2014, secondo il quale in materia di ricorso per Cassazione, avendo la procura carattere speciale, questa non può essere rilasciata con data anteriore rispetto alla sentenza impugnata poiché deve essere assicurata l’attività del difensore in relazione alla posizione controversa.

Il caso di specie trae origine da un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Vercelli per separazione giudiziale dei coniugi nel quale il marito chiedeva l’affidamento esclusivo dei figli, la corresponsione del mantenimento per gli stessi e l’addebito alla moglie per violazione dei doveri di assistenza e coabitazione, essendosi la stessa trasferita con i figli in Russia. Quest’ultima si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta di separazione contestando, invece, l’addebito e chiedendo l’affido esclusivo dei figli oltre ad un assegno di mantenimento.

Il giudizio di primo grado si concludeva, quindi, con una sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e affidamento condiviso dei figli presso la stessa in Russia; al padre, invece, venivano accollate integralmente le spese di viaggio e di soggiorno per poter far loro visita ed il pagamento della metà delle spese straordinarie.

Investita della questione, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado respingendo sia l’impugnazione principale della moglie, sia quella incidentale del marito.

Gli appellanti impugnavano tale decisione innanzi alla Corte di Cassazione deducendo la presenza di motivazioni apparenti, contraddittorie e illogiche alla base del provvedimento contestato.

La Suprema Corte adita, nel dichiarare in via preliminare l’inammissibilità di entrambi i ricorsi proposti, ha colto l’occasione per rimarcare il principio già più volte affermato in giurisprudenza secondo cui, essendo speciale la procura necessaria a promuovere ricorso per cassazione, risulta invalido il ricorso proposto se la stessa non sia conferita successivamente alla sentenza impugnata, poiché diversamente non verrebbe garantita la relazione tra la volontà dell’assistito e l’incarico svolto dal suo difensore.

A tal riguardo, la Corte non esclude che la procura possa avere data anteriore rispetto al ricorso purché essa sia comunque successiva al provvedimento contestato, ciò al fine di garantire la certezza e la conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte in forza, per l’appunto, di una procura conferita a tale unico scopo.

La Corte dunque rilevando che, nel caso di specie, sia la procura del ricorrente, sia quella del controricorrente, erano state entrambe conferite nel giudizio di prime cure, e quindi ben prima della sentenza impugnata, seppur con espressa previsione al loro interno del potere di rappresentanza dei difensori nominati in ogni successivo stato e grado del giudizio, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, compensando le spese di lite.

Autore Raffaele Sacco

Associate

Milano

r.sacco@lascalaw.com

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