“In caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale, e non dagli atti processuali successivi, essendo altresì irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all’estinzione […] i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio estinto non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora”.
Questo è quanto affermato dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza pubblicata in data 25/03/2025, n. 7875.
La vicenda trae origine da un giudizio incardinato nel corso dell’anno 2007 innanzi al Tribunale di Pistoia, interrotto a causa della morte del difensore di una delle parti e, successivamente, estinto per mancata riassunzione nei termini di legge.
Successivamente, nel corso dell’anno 2021, gli originari attori, ritenendo di poter ancora esercitare in giudizio il loro diritto, in quanto l’estinzione del precedente processo non aveva avuto quale effetto l’estinzione dell’azione, avevano nuovamente adito il Tribunale di Pistoia.
Nell’ambito del giudizio così incardinato il Giudice di prime cure, accogliendo l’eccezione preliminare di merito sollevata dai convenuti costituiti, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto.
Di pari segno è la successiva decisione della Corte d’Appello di Firenze, la quale ha rigettato il gravame proposto affermando che “nell’ipotesi di estinzione del processo, solo l’atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva (istantanea) della prescrizione che ricomincia a decorrere da tale atto, mentre invece non hanno questa efficacia le attività processuali svolte nel processo estinto, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richiesta di prova formulate dal difensore, salvo che tali atti esprimano al contempo un contenuto anche sostanziale, costituendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore diretto a far valere il suo diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore”.
Avverso tale pronuncia, gli originari attori ricorrevano per Cassazione, sostenendo che tutti gli atti processuali successivi alla citazione in giudizio fossero idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, in quanto espressione del comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il diritto di credito e a costituire in mora i debitori.
La Suprema Corte adita, investita di tale questione, ha colto l’occasione per richiamare il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. si possono enucleare i seguenti principi: a) la prescrizione è interrotta, tra l’altro, dagli atti processuali introduttivi di un giudizio; b) l’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale si estende da tale atto sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; c) in caso di estinzione del giudizio, il nuovo periodo di prescrizione del diritto inizia a decorrere dall’atto introduttivo e non dagli atti processuali successivi, i quali non hanno alcun effetto interruttivo della prescrizione, salvo che abbiano i requisiti propri della costituzione in mora.
Alla luce di tali principi, la Corte ha precisato che gli atti menzionati dai ricorrenti nel caso di specie non hanno il contenuto sostanziale della costituzione in mora, e ciò con particolare riferimento all’ordinanza di ammissione delle prove: tale atto, infatti, non proviene dai creditori, bensì dal Giudice. In ogni caso, i giudici di legittimità hanno rilevato che il lasso di tempo intercorso tra la prima memoria difensiva del 2009 e l’atto di riassunzione del 2016 fosse sufficiente ad integrare il decorso del termine di prescrizione.
In conclusione, la Suprema Corte, sulla base di quanto sopra detto, ha ritenuto infondato l’unico motivo di doglianza e, pertanto, ha rigettato il ricorso proposto, confermando quanto statuito dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze.