20.07.2023 Icon

Pignoramento presso terzi e termine per il deposito dell’avviso di iscrizione al ruolo

L’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia ha avuto un impatto rilevante anche sulla disciplina del processo esecutivo. Con particolare riferimento alla normativa relativa al pignoramento presso terzi, il novellato art. 543, comma 5, c.p.c. prevede espressamente che: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Partendo dal dato normativo, che è chiaro nell’imporre al creditore procedente un doppio onere per cui egli non solo deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo, ma anche depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione entro la data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, i Giudici del Tribunale di Genova si sono recentemente interrogati sull’applicazione del suddetto termine perentorio nel caso in cui la prima udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento notificato venga differita d’ufficio dal Giudice.

Secondo la recente interpretazione dei Giudici genovesi, investiti della questione a seguito di un reclamo avverso un’ordinanza di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia di un pignoramento presso terzi, se in astratto è condivisibile la tesi del reclamante circa la necessita del tempestivo deposito dell’avviso notificato, nello specifico caso concreto tale tempestività deve essere vagliata con riferimento alla nuova data fissata dal giudice per la prima udienza.

Ritiene infatti il Collegio che l’onere imposto al creditore debba riferirsi a quella nuova data, in quanto fissata dal giudice per l’effettiva prima comparizione delle parti. Tutto ciò è coerente con il principio processuale generale di necessario differimento dei termini assegnati alle parti – specie quando associati a decadenze/preclusioni varie – quando sia il giudice a modificare arbitrariamente i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento.

Principio, quest’ultimo, che trovava già applicazione nel processo civile sia ante riforma Cartabia (si pensi al differimento dell’udienza di comparizione effettuato dal giudice ex art 168 bis c. 5 c.p.c., i cui termini per la costituzione del convenuto decorrevano a ritroso dalla nuova data di prima udienza fissata dal giudice) e che tuttora fa parte del nuovo assetto post riforma Cartabia (si veda il differimento dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art 171 ter c.p.c., che decorrono a ritroso rispetto alla nuova data della prima udienza fissata dal Giudice).

Tali sono le motivazioni per cui, secondo quanto recentemente statuito dal Tribunale di Genova (ordinanza del 22 giugno 2023) è assolutamente tempestivo il deposito dell’avviso notificato di iscrizione a ruolo se avvenuto successivamente alla data d’udienza originariamente indicata nell’atto di pignoramento ma entro la nuova data d’udienza fissata dal Giudice per l’effettiva comparizione delle parti.

Difatti, a detta dei Giudici genovesi, “proprio perché la ratio della disposizione di cui all’art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo e poi differita per ragioni d’ufficio: nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta”.

Autore Davide Ghidotti

Associate

Milano

d.ghidotti@lascalaw.com

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