12.12.2025 Icon

Pignoramenti esattoriali: nuovi chiarimenti sulla durata del vincolo

L’ordinanza n. 30214 resa lo scorso 16 novembre 2025 dalla Corte di Cassazione affronta la nota questione relativa agli effetti del termine di 60 giorni nel pignoramento presso terzi esattoriale nel caso di mancato adempimento da parte del terzo pignorato.

Su questo aspetto, la Corte afferma un principio chiaro: il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis DPR 602/73 perde efficacia automaticamente se il terzo non esegue il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Nello specifico viene affermato che

La norma non indica quale sia la sorte del vincolo apposto sul credito pignorato, qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di sessanta giorni, ma, considerato che l’agente della riscossione, in tal caso, deve procedere al pignoramento ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile, deve concludersi che il vincolo perde efficacia”.

A questo fine non è richiesta, né un’opposizione del debitore, né un intervento del giudice dell’esecuzione.

A sostegno della propria interpretazione la Suprema Corte rileva come il vincolo del 72-bis vada inteso come “fase preliminare o prodromica” di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi. Pertanto, se il pagamento non viene eseguito, la fase speciale si esaurisce e l’Agente della riscossione deve necessariamente procedere al pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.

Diversamente, si dovrebbe ammettere la prosecuzione sine die degli effetti del pignoramento, legittimando un vincolo potenzialmente illimitato, in contrasto con la struttura del sistema esecutivo.

L’effetto estintivo automatico è coerente con l’art. 72, comma 2, DPR 602/73 che obbliga l’Agente della Riscossione a proseguire secondo le forme ordinarie qualora il pagamento non venga eseguito tempestivamente.

Per banche e intermediari la conseguenza potrebbe essere significativa: scaduto il termine, il conto o il credito si “libera”, salvo che l’Agente della Riscossione avvii un pignoramento ex art. 543 c.p.c.

In definitiva, il vincolo non sopravvive al termine dei 60 giorni e non vi è alcuna responsabilità per mancato pagamento oltre il termine.

L’ordinanza 30214/2025 offre una lettura chiara e operativa di un tema spesso gestito “per prassi”.  La decisione è un riferimento importante per gli operatori bancari, frequentemente destinatari di pignoramenti ex art. 72-bis DPR 602/73 relativi a rapporti di conto corrente o ad altri crediti del cliente.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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