L’allegazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo non deve qualificarsi quale elemento necessario, essendo sufficiente che nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi.
Questo è il principio affermato dalla Tribunale di Mantova con sentenza n. 133 del 13 febbraio 2024 in commento.
Nel caso che ci occupa, parte mutuataria, dopo aver stipulato un contratto di mutuo fondiario, ha citato in giudizio la Banca mutuante, lamentando la mancata allegazione del piano di ammortamento alla francese con conseguente censura alle modalità di costruzione del predetto piano.
Costituendosi in giudizio, l’istituto mutuante ha invece affermato la determinatezza del tasso di interesse, con conseguente irrilevanza della consegna del piano di ammortamento alla francese, oltre che l’infondatezza della censura al metodo utilizzato.
Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il giudice di merito, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha ritenuto infondate le doglianze sollevate da parte mutuataria, in quanto l’allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo non è necessaria essendo sufficiente che siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi.
Tanto più in un contratto stipulato in origine a tasso variabile, come nel caso di specie, ove pertanto il piano di ammortamento non può che essere costruito ipotizzando che i valori della stipula rimangano fissi per la durata del rapporto.
Precisa altresì il Giudice che, nel sistema alla francese, il calcolo degli interessi è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore.
Difatti, l’ammortamento alla francese altro non è che un metodo di restituzione i cui elementi sono dati dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento nonché dal numero delle rate e che consente di pianificare, in base alla periodicità di restituzione stabilita, la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, di talché, al termine del periodo stabilito di ammortamento, il debito sarà completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi, senza che comporti (in assenza di ulteriori elementi) un fenomeno di anatocismo vietato.
Nel caso di specie, il Giudice ha confermato la tesi della parte mutuante secondo cui dall’applicazione di questa tipologia di ammortamento non discende alcuna forma di capitalizzazione vietata, tenuto conto che l’iniziale imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale risulta rispondente alla regola di cui all’art. 1194 c.c.
Per tali ragioni il Tribunale di Mantova non ha accolto le domande attoree condannando parte mutuataria a rifondere le spese di giudizio.