12.06.2025 Icon

Opposizione al precetto e criteri di competenza territoriale

“Il meccanismo d’individuazione della competenza per territorio nell’opposizione preventiva all’esecuzione poggia sull’indicazione, nel precetto, da parte del creditore intimante, della dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l’esecuzione. In mancanza della suddetta dichiarazione, l’opposizione si propone davanti al Tribunale avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto”.

Questo quanto affermato dal Tribunale di Termini Imerese con la recente ordinanza in commento, con la quale è stato confermato un precedente orientamento di legittimità secondo cui, in materia di competenza territoriale, l’omessa indicazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio da parte del creditore, non comporta un’irregolarità dell’atto di precetto, ma determina solo la competenza del giudice, per un eventuale giudizio di opposizione, nel luogo di notifica dell’atto.

Nel caso di specie, il procedimento veniva incardinato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso un precetto notificato a mezzo posta elettronica certificata, nel quale mancava la dichiarazione di residenza e l’elezione di domicilio del creditore. La società opposta, costituendosi, eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Palermo, sostenendo che la notificazione del precetto era stata eseguita presso il domicilio digitale del debitore, funzionalmente collegato al suo domicilio fisico eletto, al tempo, in Palermo.

Il Tribunale, ritenuta l’eccezione meritevole di accoglimento, ha preliminarmente ribadito che, sebbene l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi debba, di norma, essere proposta dinanzi al Giudice competente per l’esecuzione, ciò non di meno, tale criterio necessita di essere integrato con l’ulteriore previsione secondo la quale, il precetto deve altresì contenere l’indicazione dell’elezione di domicilio del creditore nel circondario del Giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di tali indicazioni, l’eventuale opposizione dovrà invece essere proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui l’atto è stato notificato.

Secondo l’organo giudicante, dunque, tale quadro normativo disvela una precisa scelta legislativa: quella di permette al creditore di influire sul foro competente per l’esecuzione.

Da ultimo, il Tribunale, si è altresì soffermato su quanto attualmente previsto dal “correttivo Cartabia”, in ordine all’obbligo di indicazione, nel precetto, del Tribunale competente per la successiva esecuzione e, nell’ipotesi di sottoscrizione dell’atto personalmente dalla parte, anche della dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice, oppure dell’indicazione di un domicilio digitale speciale.

A tal riguardo, il Giudicante, premesso che l’atto di precetto in ogni caso non contenesse l’indicazione del Foro competente, ha escluso che quanto previsto dalla riforma potesse trovare applicazione retroattiva. Lo stesso, infatti, attraverso una disamina costituzionalmente orientata della nuova norma, ha affermato che l’applicazione retroattiva di tali requisiti formali si sarebbe posta in palese violazione dei principi di legalità, certezza del diritto e dell’affidamento, non potendo nessun precetto contenere un elemento non espressamente previsto dalla normativa vigente al tempo della sua formazione.

In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui fosse stato applicabile retroattivamente la previsione introdotta dal “correttivo Cartabia”, per il Giudice non si sarebbe giunti a una decisione differente, dal momento che, mancando l’indicazione, nel precetto opposto, del Giudice competente per la successiva esecuzione, la competenza sarebbe ugualmente ricaduta in capo a quello del luogo di notificazione.

Con l’ordinanza in esame, dunque, il Tribunale di Termini Imerese rilevata la sua incompetenza, per essere competente quello di Palermo, ha assegnato un termine alle parti per riassumere il giudizio e ha condannato l’opponente alle spese di lite.

Autore Raffaele Sacco

Associate

Milano

r.sacco@lascalaw.com

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