La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, svolge alcuni importanti chiarimenti, sia in merito alla struttura della forma di opposizione a precetto che con specifico riferimento al profilo dell’imputazione delle somme versate a titolo di acconto.
La vicenda trae origine da un’opposizione a precetto proposta da un Comune, il quale eccepiva l’inefficacia del titolo esecutivo per vari motivi, tra cui la sussistenza di un pagamento solutorio già eseguito in precedenza a favore del creditore.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza n. 477 del 23.05.2019, accoglieva l’opposizione per l’erronea imputazione agli interessi dell’anticipo ricevuto e revocava integralmente l’atto di precetto.
Con la sentenza n. 23 dell’11.01.2022, la Corte d’appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale, dichiarando la nullità parziale del precetto opposto per la somma eccedente un certo importo.
In primo luogo, la Corte di Cassazione si domanda se la questione, attinente all’efficacia estintiva solo parziale del pagamento rispetto alla somma precettata, fosse thema decidendum del grado d’appello dopo che la decisione di primo grado aveva interamente travolto l’atto di precetto e dunque la pretesa creditoria avanzata dai ricorrenti.
Sul punto, la Suprema Corte rileva che nell’ambito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, il thema decidendum è ab origine tracciato dalle “eccezioni” – rispetto al diritto di agire in executivis minacciato dal creditore – formulate dall’opponente, che costituiscono fondamento della sua contestazione (e, infatti, non possono essere dedotti motivi diversi da quelli inizialmente avanzati).
Con riferimento all’atto di precetto – in secondo luogo – la Corte di Cassazione ha osservato che – pur non avendo, come il ricorso per decreto ingiuntivo, la natura di domanda giudiziale del creditore alla quale si contrappongono le eccezioni dell’opponente – è atto idoneo a delimitare l’ambito della pretesa del creditore.
In altre parole, oggetto dell’opposizione a precetto per contestazione dell’an e del quantum del credito intimato è pur sempre l’accertamento di questo nel suo complesso. Di conseguenza, in caso di accoglimento dell’opposizione a precetto in ragione dell’estinzione del debito a mezzo di un pagamento ritenuto totalmente satisfattivo, il creditore opposto – che nel primo grado abbia richiesto la conferma della minacciata pretesa creditoria e svolto le proprie difese per ottenere l’integrale rigetto dell’opposizione – non è tenuto a specificare, con l’appello, che il pagamento del debitore va considerato solo parzialmente satisfattivo, in quanto l’oggetto dell’impugnazione è pur sempre determinato dalle originarie contestazioni dell’opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l’atto di intimazione.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, la Suprema Corte di Cassazione rileva che dalla più ampia contestazione dell’importo indicato nel precetto opposto, in ragione della ritenuta (dal Comune opponente) integrale soddisfazione del credito in forza di un pagamento comprensivo della somma trattenuta come ritenuta d’acconto, non esula, quale oggetto dell’opposizione, l’efficacia estintiva soltanto parziale del pagamento rispetto alla somma precettata. Di conseguenza, i creditori opposti, rimasti totalmente soccombenti in primo grado, nel ribadire che la propria pretesa creditoria non è incisa da un pagamento assoggettato al regime fiscale invocato dal Comune opponente (come già dedotto innanzi al Tribunale), non hanno ampliato l’oggetto del processo, rimasto pur sempre delimitato dalla pretesa esecutiva complessivamente minacciata con il precetto e dalle originarie contestazioni, rispetto alle quali la menzionata questione costituisce una mera difesa.